Diminuzione capacità lavorativa: Maternità
•CONGEDO DI MATERNITÀ LAVORATRICI DIPENDENTI
•ALLATTAMENTO
•CONGEDO DI MATERNITÀ LAVORATRICI AUTONOME
•INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA LAVORATRICI DIPENDENTI E AUTONOME
•MATERNITÀ PARASUBORDINATE
Maternità lavoratrici dipendenti:
Congedo per maternità
Spetta
- alle lavoratrici dipendenti da datori di lavoro privati in attività lavorativa, a tempo determinato o indeterminato purché abbiano iniziato l’attività lavorativa
- alle disoccupate o sospese da meno di 60 giorni
- alle disoccupate da oltre 60 giorni se aventi diritto alla DS o mobilità,
- alle disoccupate da oltre 60gg e meno di 180gg con 26 contributi nel biennio precedente la maternità senza diritto alla disoccupazione
-alle sospese da oltre 60 gg con diritto alla CIG
- alle lavoratrici agricole a tempo determinato (con almeno 51 giornate nell’anno precedente o prima della maternità) e indeterminato
alle lavoratrici domestiche COLF e BADANTI
- alle lavoratrici a domicilio
- alle lavoratrici dello spettacolo
- alle socie dipendenti di cooperative
- alle ASU - APU
- ai lavoratori padri in caso di morte, grave infermità o abbandono della madre
- ai genitori adottanti o affidatari
Durata
•2 mesi precedenti data presunta del parto, “ante partum”
•periodo tra data presunta e data effettiva del parto
•
3 mesi successivi alla data del parto “post partum”
•ante partum anticipato (su provvedimento Direzione Provinciale lavoro sezione ispettorato)
•
post partum prolungato fino a 7 mesi dal parto (su provvedimento Direzione Provinciale lavoro sezione ispettorato)
5 mesi in caso di parto prematuro (3 mesi post partum + 2 mesi ante partum fruibili dopo il post partum senza ripresa lavoro.
•flessibilità anche soltanto 1 mese ante partum + 4 mesi post partum.
N.B. la lavoratrice deve astenersi obbligatoriamente dal lavoro
Misura
80% della retribuzione giornaliera del mese precedente l’inizio della maternità per le giornate indennizzabili nel periodo.
80% della retribuzione giornaliera convenzionale per colf e badanti - lavoratrici socie di enti cooperative - piccoli coloni - lavoratrici italiane operanti all’estero, per le giornate indennizzabili nel periodo.
Domanda
- All’Inps di residenza abituale e al datore di lavoro in caso di pagamento a conguaglio;
- Solo all’Inps di residenza abituale in caso di pagamento diretto.
Pagamento
L’indennità viene generalmente pagata dal datore di lavoro con il metodo del conguaglio.
Viene pagata direttamente dall’Inps:
• alle lavoratrici stagionali,
•alle disoccupate o sospese,
•alle agricole dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato,
•alle COLF e BADANTI,
•alle lavoratrici dello spettacolo con contratti a termine, a prestazione o a giornata
il pagamento avverrà con:
-assegno circolare - bonifico bancario o postale - a uno sportello Postale del territorio nazionale o localizzato per CAP previo accertamento della identità .
-Il pagamento potrà avvenire anche all’estero
Flessibilità
Se la lavoratrice chieda di fruire della flessibilità l’indennità è riconosciuta anche soltanto per il mese precedente la data presunta del parto, anziché i 2 mesi precedenti, con spostamento del periodo di astensione non fruito prima del parto al periodo successivo al parto, fino al prolungamento di 4 mesi di congedo.
L'esercizio di tale facoltà, peraltro, è subordinato alla attestazione sanitaria del ginecologo del SSN o con esso convenzionato nonché a quella del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, ove la legislazione vigente preveda un obbligo di sorveglianza sanitaria
La domanda di flessibilità del congedo di maternità deve necessariamente essere presentata all'Inps in data antecedente alla fruizione del congedo.
E’ accoglibile anche se presentata oltre il 7° mese di gravidanza, purché le previste attestazioni del medico specialista siano state acquisite dalla lavoratrice nel corso del 7° mese di gravidanza .Quanto precede nel presupposto che la lavoratrice abbia continuato a lavorare nel periodo in questione.
Sono accoglibili le sole domande di flessibilità a corredo delle quali siano allegate certificazioni sanitarie aventi data non successiva alla fine del 7° mese.
Le domande di flessibilità cui siano allegate certificazioni sanitarie con data successiva a quella della fine del 7° mese, dovranno essere integralmente respinte.
Flessibilità al lavoratore padre
Al lavoratore padre nei casi di morte, grave infermità o malattia della madre, abbandono del bambino da parte della stessa, sono riconosciuti i periodi di astensione obbligatoria post-partum di maggiore durata conseguenti alla richiesta di flessibilità da parte della madre.
Documentazione da allegare:
- richiesta di avvalersi della facoltà di usufruire della flessibilità del congedo di maternità;
- attestazione del ginecologo del SSN o con esso convenzionato rilasciata prima dell’inizio del 7° mese di gravidanza .
Flessibilità e malattia certificata
Il periodo di flessibilità anche se già accordato, si interrompe con l'insorgere di un periodo di malattia in quanto ogni malattia intervenuta in quel periodo comporta un rischio per la salute della lavoratrice e del nascituro.
Il differimento successivo al parto consisterà nelle giornate di astensione obbligatoria ante partum non godute che sono state oggetto di flessibilità (cioè quelle di effettiva prestazione di attività lavorativa comprese le festività).
Il differimento successivo al parto consisterà nelle giornate di astensione obbligatoria ante partum non godute che sono state oggetto di flessibilità (cioè quelle di effettiva prestazione di attività lavorativa comprese le festività).
La flessibilità può essere interrotta anche su istanza della lavoratrice
Flessibilità e congedo parentale per altro figlio
Si precisa, infine, che la domanda della lavoratrice che, pur essendo stata autorizzata alla flessibilità, e, quindi, allo svolgimento di attività lavorativa durante l’ottavo mese di gravidanza, chiede di fruire in questo stesso mese del congedo parentale per un altro figlio, può essere accolta.
In ogni caso, il congedo di maternità spetterà alla suddetta lavoratrice per tutta la sua prevista durata complessiva.
La contribuzione figurativa
I periodi di astensione obbligatoria dal lavoro, anche in caso di anticipazione sono accreditabili a domanda.
Sono accreditabili tanti mesi quanti tutelati a titolo di maternità obbligatoria dalla legge vigente al momento dell’evento
Per ottenere l’accredito figurativo è sufficiente avere 1 contributo settimanale in tutta la vita assicurativa.
Sono utili:
• per il diritto e per la misura di tutte le pensioni;
• per il diritto e per la misura dell'assistenza sanatoriale e dell'indennità di disoccupazione.
• per il diritto alla prosecuzione volontaria (periodo neutro)
Allattamento
Spetta
- alla madre lavoratrice dipendente anche in caso di adozione o affidamento
- alla madre LSU, LPU, ASU impegnata a tempo pieno senza riduzione dell’assegno
- al padre lavoratore dipendente (se figlio affidato al solo padre, in alternativa alla madre - anche se la stessa colf-badante o lavoratore a domicilio - se la madre è lavoratrice autonoma o libera professionista, in caso di morte o grave infermità della madre)
Non spetta
al padre se la madre non lavora.
ai lavoratori a domicilio, alle COLF, ai lavoratori agricoli giornalieri.
Durata
- 2 ore al giorno se l’orario di lavoro giornaliero del richiedente è pari o superiore a 6 ore;
- 1 ora al giorno se l’orario di lavoro del richiedente è inferiore a 6 ore.
Le ore si raddoppiano in caso di parto gemellare o plurimo (vedi tabella).
Le ore spettanti al padre sono subordinate al proprio orario giornaliero, in caso di parto plurimo il padre ha diritto alle sole ore aggiuntive.
Misura
Intera retribuzione
Domanda
- al datore di lavoro la domanda della madre
- all’Inps e al datore di lavoro la domanda del padre
Il pagamento è effettuato dal datore di lavoro con il metodo del conguaglio
La contribuzione figurativa
I contributi per allattamento sono accreditabili figurativamente per i periodi successivi al 28 marzo 2000.
Sono Utili
per determinare il diritto e la misura di tutti i trattamenti pensionistici (escluso l’assegno sociale).
per determinare il diritto e la misura di tutti i trattamenti pensionistici (escluso l’assegno sociale).
Maternità lavoratrici autonome
Indennità di maternità
Spetta e durata
Alle lavoratrici autonome Artigiane - commercianti - coltivatrici dirette - imprenditrici agricole a titolo principale in regola con il versamento dei contributi spetta per un periodo pari:
ai 2 mesi precedenti e ai 3 mesi successivi la data del parto.
Nel caso di adozione o affidamento per 3 mesi dall’ingresso in famiglia del bambino (fino a 6 anni se italiano, a 18 se straniero)
Non è prevista l’astensione dal lavoro.
Per le lavoratrici autonome non è prevista l’astensione anticipata disposta dall’Ufficio provinciale del lavoro.
Importo
80% della retribuzione convenzionale giornaliera per le giornate indennizzabili nel periodo.
Domanda
La domanda va presentata all’Inps di residenza abituale dopo l’evento, entro l’anno di prescrizione su modello MAT. AUT.
Pagamento
L’indennità viene pagata direttamente dall’Inps su indicazione del lavoratore con:
•assegno circolare
•bonifico bancario o postale
•a uno sportello Postale del territorio nazionale o localizzato per CAP previo accertamento della identità. Il pagamento, a richiesta dell’interessato potrà avvenire anche all’estero.
Maternità lavoratrici dipendenti Interruzione di gravidanza
alle lavoratrici dipendenti spetta:
-per le interruzioni di gravidanza intervenute prima del 180° giorno dall’inizio della gestazione, spetta l’indennità di malattia ( 50% oppure 66,66%);
-
per le interruzioni di gravidanza intervenute dopo del 180° giorno dall’inizio della gestazione, spetta l’indennità di maternità all’(80%);
qualora si verifichi l’aborto durante la fruizione della maternità per astensione anticipata disposta dall’Uff. Prov. del lavoro (fino al giorno dell’aborto compreso), per i giorni di incapacità lavorativa conseguenti all’aborto spetta l’indennità di malattia.
Domanda
All’Inps di residenza abituale e al datore di lavoro se lavoratrice dipendente.
Maternità lavoratrici autonome Interruzione di gravidanza
Alla lavoratrici autonome, per le interruzioni di gravidanza intervenute tra il 3° mese e il 180° giorno dall’inizio della gravidanza, spetta l’80% della retribuzione convenzionale (stabilita anno per anno) per 30 giorni.
Domanda
All’Inps di residenza abituale allegando un documento attestante l’aborto.
Maternità lavoratrici dipendenti e autonome Interruzione di gravidanza -
Pagamento
Alle lavoratrici dipendenti l’indennità viene generalmente pagata dal datore di lavoro, con il metodo del conguaglio.
Viene pagata direttamente dall’Inps alle lavoratrici autonome e alle lavoratrici dipendenti per le quali è previsto il pagamento diretto della maternità (lavoratrici stagionali, disoccupate o sospese, agricole dipendenti a tempo determinato e indeterminato, Colf e Badanti, lavoratrici dello spettacolo con contratti a termine, a prestazione o a giornata).
Per i pagamenti effettuati direttamente dall’Inps, il pagamento avviene con:
assegno circolare, bonifico bancario o postale, oppure a uno sportello Postale del territorio nazionale o localizzato per CAP previo accertamento della identità.
Il pagamento, su richiesta dell’interessata può avvenire anche all’estero.
Maternità lavoratrici parasubordinate
Spetta
Alle lavoratrici iscritte alla gestione separata non iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non pensionate:
-
lavoratrici a progetto
-
collaboratrici coordinate e continuative,
-
associate in partecipazione
-
libere professioniste
al padre iscritto alla gestione separata
•nel caso la madre non ne faccia richiesta
•in caso di morte, grave infermità o abbandono della madre.
L’indennità spetta anche in caso di adozione o affidamento durante i primi 3 mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia di un bambino che non abbia superato al momento dell’adozione o affidamento: 6 anni di età
•la maggiore età in caso di adozione o affidamento preadottivo internazionale.
Non spetta
alle lavoratrici occasionali (quelle con un lavoro di durata inferiore ai 30 giorni nell’anno solare e con un compenso inferiore ai 5000 euro con lo stesso committente).
Requisiti
3 contributi mensili accreditati nei 12 mesi precedenti i 2 mesi dalla data presunta del parto. In mancanza della data presunta del parto i 12 mesi di riferimento saranno individuati sulla base della data effettiva del parto.
Il requisito contributivo nel caso di flessibilità e nell’ipotesi di interdizione anticipata dovrà essere reperito nei 12 mesi interi precedenti l’inizio del periodo di congedo richiesto (periodo indennizzabile).
Contribuzione
Il contributo da versare ai fini del diritto alla indennità è pari allo 0,50 per cento, questa percentuale dal 7.11.07 è stata assoggettata ad un’aliquota aggiuntiva dello 0,22 per cento, dal 7.11.07, quindi, il contributo sarà pari allo 0,72 per cento.
Per i parti e gli ingressi in famiglia dal 7.11.07 (compreso), ai lavoratori parasubordinati si estende la stessa tutela dei lavoratori subordinati con l’obbligo di astensione.
Per i parti e gli ingressi in famiglia precedenti alla data del 7.11.07 si applica la disciplina previgente con l’obbligo di astensione per i periodi successivi al 7.11.07.
Periodo indennizzabile
•2 mesi precedenti data presunta del parto
•periodo tra data presunta e data effettiva del parto
•3 mesi successivi alla data del parto
•astensione anticipata (su provvedimento Direzione Provinciale lavoro sezione ispettorato)
•astensione prolungata fino a 7 mesi dal parto (su provvedimento Direzione Provinciale lavoro sezione ispettorato)
•5 mesi in caso di parto prematuro (3 mesi post partum + 2 mesi ante partum) fruibili dopo il post partum senza ripresa del lavoro
•flessibilità anche soltanto 1 mese ante partum + 4 mesi post partum
Qualora manchi il certificato medico di gravidanza il periodo indennizzabile sarà di 5 mesi e 1 giorno (2 mesi precedenti la data effettiva del parto e i 3 mesi successivi alla data stessa)
Astensione dal lavoro
I committenti e gli associati in partecipazione hanno l’obbligo di inibire alle lavoratrici lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Ai fini del diritto alla indennità di maternità è necessaria l’astensione effettiva dal lavoro anche per le libere professioniste iscritte alla gestione .
Anche i padri si asterranno dal lavoro qualora gli stessi beneficino dell’indennità di paternità.
Astensione anticipata
L’obbligo di astensione dalla attività si estende anche agli eventuali periodi di interdizione anticipata e/o prorogata emanati dal servizio ispettivo della Direzione provinciale del lavoro.
I provvedimenti di interdizione anticipata o prorogata decorrenti in data antecedente al 7.11.07 e efficaci oltre la suddetta data, produrranno l’obbligo di astensione dal 7.11.07 in poi.
Alle lavoratrici libero professionali la riconoscibilità della interdizione anticipata e/o prorogata è legata alla sola ipotesi di “gravi complicanze nella gestazione o pregresse forme morbose”
Flessibilità
Se la lavoratrice chieda di fruire della flessibilità l’indennità è riconosciuta anche soltanto per il mese precedente la data presunta del parto, anziché i 2 mesi precedenti, con spostamento del periodo di astensione non fruito prima del parto al periodo successivo al parto, fino al prolungamento di 4 mesi di congedo.
L'esercizio di tale facoltà, peraltro, è subordinato alla attestazione sanitaria del ginecologo del SSN o con esso convenzionato nonché a quella del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, ove la legislazione vigente preveda un obbligo di sorveglianza sanitaria.
La domanda di flessibilità del congedo di maternità deve necessariamente essere presentata all'Inps in data antecedente alla fruizione del congedo.
È accoglibile anche se presentata oltre il 7° mese di gravidanza, purché le previste attestazioni del medico specialista siano state acquisite dalla lavoratrice nel corso del 7° mese di gravidanza. Quanto precede nel presupposto che la lavoratrice abbia continuato a lavorare nel periodo in questione.
Sono accoglibili le sole domande di flessibilità a corredo delle quali siano allegate certificazioni sanitarie aventi data non successiva alla fine del 7° mese.
Le domande di flessibilità cui siano allegate certificazioni sanitarie con data successiva a quella della fine del 7° mese, dovranno essere integralmente respinte.
Flessibilità al lavoratore padre
Al lavoratore padre nei casi di morte, grave infermità o malattia della madre, abbandono del bambino da parte della stessa, sono riconosciuti i periodi di astensione obbligatoria post-partum di maggiore durata conseguenti alla richiesta di flessibilità da parte della madre.
Flessibilità
Documentazione da allegare:
- richiesta di avvalersi della facoltà di usufruire della flessibilità del congedo di maternità;
- attestazione del ginecologo del SSN o con esso convenzionato rilasciata prima dell’inizio del 7° mese di gravidanza.
L’astensione dal lavoro dovrà essere attestata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte di:
• lavoratrice
• committente (o associate in partecipazione)
• libera professionista
Importo
80% del reddito medio giornaliero per tutte le giornate comprese nel periodo indennizzabile.
Domanda
All’Inps di residenza abituale sul nuovo modello MAT GEST SEP.
La vecchia modulistica potrà essere utilizzata nelle more della pubblicazione della nuova integrata degli elementi non presenti nel modulo ancora in uso (es. dichiarazione di stato di gravidanza, richiesta di flessibilità ecc).
La domanda dovrà essere corredata:
• del certificato medico di gravidanza attestante la data presunta del parto da presentare in busta chiusa prima dell’inizio del congedo.
Documentazione
Al momento della corresponsione della indennità dovrà essere presentata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’effettiva astensione dal lavoro da parte della lavoratrice e del committente (o associate in partecipazione) o libere professioniste.
Pagamento
L’indennità viene pagata direttamente dall’INPS su indicazione del lavoratore con:
- assegno circolare
- bonifico bancario o postale
- a uno sportello Postale del territorio nazionale o localizzato per CAP previo accertamento della identità. La prestazione potrà essere pagata anche all’estero su richiesta dell’interessata.
Contribuzione figurativa
I periodi di astensione dal lavoro per i quali è corrisposta l’indennità sono coperti da contribuzione figurativa.
La contribuzione figurativa sarà valida ai fini del diritto alla pensione e alla determinazione della misura della pensione stessa.
Le giornate di ferie, la malattia,le festività e i sabati cadenti tra il periodo di congedo parentale e la ripresa lavoro non vanno computate in conto congedo parentale.
Diminuzione capacità lavorativa: congedo parentale
•CONGEDO PARENTALE LAVORATRICI DIPENDENTI
•CONGEDO PARENTALE LAVORATRICI AUTONOME
•CONGEDO PARENTALE LAVORATRICI PARASUBORDINATE
Maternità lavoratrici dipendenti / Congedo parentale (ex facoltativa)
Spetta
Ai lavoratori dipendenti genitori naturali entro gli 8 anni di vita del bambino e ai genitori adottivi o affidatari fino al compimento del 12° anno di età del bambino in particolare:
• l’astensione deve avvenire entro i primi 3 anni dall’ingresso in famiglia del bambino;
• può essere esercitata fino al 15° anno di età del bambino, se lo stesso entra in famiglia a 12 anni.
Il congedo si moltiplica in caso di parti o adozioni e affidamenti gemellari o plurimi.
L’indennizzabilità del congedo parentale è subordinata alla sussistenza di un rapporto di lavoro.
Non spetta
Ai disoccupati o sospesi, ai lavoratori domestici e a quelli a domicilio
Durata:
•
spetta alla madre, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi da fruire dopo il congedo di maternità;
•spetta al padre per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi elevabili a 7 dalla data di nascita del figlio;
•spetta al genitore solo per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi da fruire dopo il congedo di maternità.
Il congedo parentale può essere fruito da un solo genitore nelle seguenti ipotesi:
• morte dell’altro genitore
• abbandono del figlio da parte di uno dei genitori
• affidamento esclusivo
• grave infermità certificata
Il congedo parentale può essere fruito anche frazionato a singole giornate.
Frazionabilità
Nel caso in cui i peridi vengano fruiti frazionati, perché non vengano computati nel periodo di congedo parentale i giorni festivi, i sabati e le domeniche, tra un periodo e l’altro di fruizione è necessaria l’effettiva ripresa del lavoro.
Le giornate di ferie, la malattia,le festività e i sabati cadenti tra il periodo di congedo parentale e la ripresa lavoro non vanno computate in conto congedo parentale.
Due differenti frazioni di congedo parentale intervallate da un periodo feriale o altro tipo di congedo, debbono comprendere ai fini del calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo parentale anche i giorni festivi e i sabati (settimana corta) cadenti subito prima o subito dopo le ferie (o altri congedi o permessi).
Importo
30% della retribuzione per un massimo di 6 mesi, tra ambedue i genitori, nei primi 3 anni di vita del bambino senza tenere conto del reddito del richiedente.
Per i restanti periodi, anche nei primi 3 anni, e fino agli 8 anni di età del bambino, l’indennità al 30% è soggetta al reddito del genitore richiedente, riferito al periodo da indennizzare, che non deve superare 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione.
Se il reddito personale del richiedente dovesse superare tale limite si avrà diritto alla astensione ma non alla indennità.
Genitori adottivi
30% della retribuzione per un massimo di 6 mesi, tra tutti e due i genitori, nei primi 3 anni di ingresso in famiglia del bambino, senza tenere conto del reddito del genitore richiedente
se il figlio adottivo al momento dell’adozione ha superato i 6 anni di età, il congedo parentale spetterà al 30% se il reddito del genitore richiedente non supera le 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione.
Se il reddito personale del richiedente dovesse superare tale limite si avrà diritto alla astensione ma non alla indennità.
Domanda
Prima dell’inizio dell’astensione su modello AST FAC all’INPS di abituale dimora del richiedente e al Datore di lavoro almeno 15 giorni prima dell’inizio della astensione.
Pagamento
L’indennità viene generalmente pagata dal datore di lavoro con il metodo del conguaglio
Viene pagata direttamente dall’Inps alle lavoratrici stagionali, agricole dipendenti a tempo determinato e indeterminato, lavoratori dello spettacolo con contribuzione a termine a prestazione o a giornata, piccoli coloni, con: assegno circolare, bonifico bancario o postale allo sportello Postale territorio nazionale o localizzato per CAP previo accertamento della identità.
La prestazione può essere pagata anche all’estero.
La contribuzione figurativa
i periodi di astensione facoltativa dal lavoro che si sono verificati dopo l’astensione obbligatoria sono accreditabili a domanda
Sono utili:
Sono utili:
• per il diritto e per la misura di tutte le pensioni;
• per il diritto e per la misura dell' assistenza sanatoriale e dell' indennità di disoccupazione.
Non sono utili
• per il diritto alla prosecuzione volontaria (periodo neutro).
I periodi accreditabili variano in relazione alla collocazione temporale dell’evento.
Ai fini dell’accredito è sufficiente 1 contributo settimanale in tutta la vita assicurativa.
La domanda può essere presentata anche dai superstiti della lavoratrice.
Alla domanda deve essere allegata la dichiarazione del datore di lavoro attestante il periodo esatto di astensione facoltativa ovvero, in mancanza della dichiarazione del datore di lavoro, atto notorio o dichiarazione sostitutiva di notorietà
Maternità lavoratrici autonome: Congedo parentale
Spetta e durata
Alle lavoratrici autonome:
• artigiane
• commercianti
• coltivatrici dirette
• imprenditrici agricole a titolo principale
Qualora in regola con il versamento dei contributi spetta per un periodo di 3 mesi nel 1° anno di vita del bambino.
Se adottive o affidatarie fino a 12 anni di età del bambino nei primi 3 anni di ingresso in famiglia (non oltre i 15 anni di età).
Il congedo si moltiplica in caso di parti gemellari o plurimi.
Importo
30% della retribuzione convenzionale giornaliera.
La lavoratrice dovrà astenersi obbligatoriamente dal lavoro.
L’Astensione potrà essere frazionata anche a giorni.
Qualora l’astensione riguarderà mesi interi, per quei mesi, si avrà diritto alla sospensione dell’obbligo contributivo.
Frazionabilità
Nel caso in cui i peridi vengano fruiti frazionati, perché non vengano computati nel periodo di congedo parentale i giorni festivi, i sabati e le domeniche, tra un periodo e l’altro di fruizione è necessaria l’effettiva ripresa del lavoro.
Le giornate di ferie, la malattia,le festività e i sabati cadenti tra il periodo di congedo parentale e la ripresa lavoro non vanno computate in conto congedo parentale.
Due differenti frazioni di congedo parentale intervallate da un periodo feriale o altro tipo di congedo, debbono comprendere ai fini del calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo parentale anche i giorni festivi e i sabati (settimana corta) cadenti subito prima o subito dopo le ferie (o altri congedi o permessi).
Domanda
All’Inps di residenza abituale prima della astensione, su modello
AST FAC LAV AUT, tale modello varrà anche come richiesta di sospensione contributiva
Pagamento
Viene pagata direttamente dall’Inps su indicazione del lavoratore con:
- assegno circolare
- bonifico bancario o postale
- a uno sportello Postale del territorio nazionale o localizzato per CAP previo accertamento della identità.
Il pagamento su richiesta dell’interessata potrà avvenire anche all’estero.
Maternità lavoratrici parasubordinate Congedo parentale
Spetta e durata
Ai lavoratori parasubordinati lavoratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativi per i parti o ingressi in famiglia per adozione o affidamento verificatisi dal 1° gennaio 2007, spetta il congedo parentale (e la relativa indennità).
Il congedo spetta per un periodo di 3 mesi nel primo anno di vita del bambino. In caso di adozione o affidamento, spetta entro il primo anno di ingresso in famiglia del bambino purchè il minore non abbia superato, al momento dell’adozione o dell’affidamento, i 12 anni di età.
Parto plurimo
Il diritto al periodo di congedo è riconoscibile per ogni bambino fino ad un massimo di 3 mesi nel primo anno di vita. (3 mesi per ogni figlio nato o adottato)
Ai fini del diritto i lavoratori parasubordinati:
•dovranno essere in regola con il versamento del contributo minimo di 3 mesi previsto per il riconoscimento dell’indennità di maternità (dello 0,50 e dal 7.11.07 dello 0,72) nei dodici mesi presi a riferimento per il diritto alla indennità di maternità/paternità stessa,
•non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
•non essere pensionati.
Con decorrenza 1.1.2007 il congedo parentale e la relativa indennità spetta al padre lavoratore a progetto o collaboratore coordinato e continuativo avente il requisito minimo contributivo (3 mesi) nei 12 mesi precedenti l’insorgenza di determinate situazioni quali:
• morte o grave infermità certificata della madre
• abbandono del figlio da parte della madre
• affidamento esclusivo del bambino al padre
I periodi di congedo sono indennizzabili purchè il rapporto di lavoro sia ancora valido e purchè vi sia l’effettiva astensione dal lavoro
Il periodo di congedo può essere fruito anche frazionato a singole giornate
Frazionabilità
Nel caso in cui i peridi vengano fruiti frazionati, perché non vengano computati nel periodo di congedo parentale i giorni festivi, i sabati e le domeniche, tra un periodo e l’altro di fruizione è necessaria l’effettiva ripresa del lavoro.
Le giornate di ferie, la malattia,le festività e i sabati cadenti tra il periodo di congedo parentale e la ripresa lavoro non vanno computate in conto congedo parentale.
Due differenti frazioni di congedo parentale intervallate da un periodo feriale o altro tipo di congedo, debbono comprendere ai fini del calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo parentale anche i giorni festivi e i sabati (settimana corta) cadenti subito prima o subito dopo le ferie (o altri congedi o permessi).
Importo
L’indennità è pari, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, al 30% di 1/365 del reddito derivante da lavoro a progetto o da collaborazione coordinata e continuativa nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile a titolo di congedo di maternità.
Per i padri lavoratori a progetto o collaboratori coordinati e continuativi, il reddito da prendere a riferimento è quello percepito nei 12 mesi precedenti il verificarsi di una delle situazioni che determina il diritto alla indennità (morte o grave infermità della madre – abbandono del figlio da parte della madre – affidamento esclusivo al padre)
Domanda
All’Inps di residenza abituale prima della astensione dal lavoro, su modello AST FAC/GEST SEP prelevabile dal sito internet.
Se presentata successivamente al periodo dell’astensione saranno indennizzabili soltanto i periodi successivi alla domanda.
Contenzioso
Avverso al provvedimento di reiezione è prevista la possibilità di ricorso al Comitato Amministratore per la Gestione Separata
Contribuzione figurativa
I periodi di astensione indennizzati a titolo di congedo parentale, sono coperti da contribuzione figurativa.
Tale contribuzione figurativa sarà valida sia ai fini del diritto che alla determinazione della misura della pensione.
Pagamento
Viene pagata direttamente dall’Inps su indicazione del lavoratore con:
- assegno circolare
- bonifico bancario o postale
- a uno sportello Postale del territorio nazionale o localizzato per CAP previo accertamento della identità. Il pagamento su richiesta dell’interessata potrà avvenire anche all’estero.
FRAZIONABILTA' DEL CONGEDO PARENTALE
Circolare n.139 del 29/07/2002 - "...a proposito della frazionabilità si precisa che tra un periodo e l'altro di fruizione del congedo parentale e' necessaria - perchè non vengano computati nel periodo di congedo parentale i giorni festivi, i sabati e le domeniche - l'effettiva ripresa del lavoro, requisito non rinvenibile nè nel caso di domanda di fruizione del congedo in parola dal lunedi al venerdi (settimana corta) senza ripresa del lavoro il lunedi della settimana successiva a quella di fruizione del congedo, nè nella fruizione di ferie e/o fa/rol.
Ciò non significa comunque che immediatamente dopo un periodo di congedo non possano essere ammessi periodi di ferie (o fruizione di altri congedi o permessi), cosicchè sia necessario continuare nella fruizione di congedo parentale. Significa invece che due differenti frazioni di congedo parentale intervallate da un periodo feriale o altro tipo di congedo, debbono comprendere ai fini del calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo parentale anche i giorni festivi e i sabati (settimana corta) cadenti subito prima o subito dopo le ferie (o altri tipi di congedo o permessi). In proposito si veda la Circolare n.134382/17 del 26/01/1982 e n.82/2001".
ESEMPI:
- FACOLTATIVA + rip + rip +FACOLTATIVA
- FACOLTATIVA + rip + rip + festività +FACOLTATIVA
- FACOLTATIVA + festività +FACOLTATIVA
- FACOLTATIVA + rip + rip + FERIE, FA/ROL + rip + rip + FACOLTATIVA
- FACOLTATIVA + rip + rip + festività + ripresa dell'attività lavorativa + FACOLTATIVA
- FERIE, FA/ROL + rip + rip + FACOLTATIVA + rip + rip + FERIE,FA/ROL
In questo caso i giorni di riposo rimangono tali e non vengono quindi conteggiati come giorni di facoltativa.
- FERIE,FA/ROL + rip* + rip* + FACOLTATIVA + rip + rip + FERIE,FA/ROL + rip + rip + FACOLTATIVA
