L’azienda è il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio d’impresa (articolo 2555 del codice civile).
Fattori di produzione dell’impresa sono il capitale e il lavoro (proprio o altrui).
Tra le tipologie di rapporto che legano l’imprenditore ai suoi collaboratori esiste quella del rapporto di lavoro dipendente (caratterizzato dalla subordinazione).
Al momento dell'inizio dell'attività con dipendenti si costituisce un rapporto assicurativo-previdenziale che comporta obbligo di iscrizione del datore di lavoro agli enti previdenziali.
Il primo adempimento dell’azienda è l’iscrizione.
Essa ha natura “dichiarativa” e non “costitutiva”: l’obbligo del versamento dei contributi scaturisce direttamente dalla stipula del contratto di lavoro.
Solo con l’iscrizione l’INPS può però attribuire all’azienda la matricola az.le.
L’azienda (e le sue eventuali filiali o unità operative staccate) deve richiedere, entro il 16 del mese successivo a quello della prima assunzione, l’apertura di una posizione assicurativa, presentando modello DM68, anche a mezzo raccomandata a/r, alla sede INPS territorialmente competente.
Sospensione, cancellazione e variazione
L'azienda è tenuta a comunicare, entro 30 giorni, l’eventuale sospensione, variazione o cessazione dell'attività.
Inquadramento aziendale
L’inquadramento nei diversi settori di attività viene effettuato dall’Inps con riferimento all’attività effettivamente esercitata, indipendentemente dal contratto collettivo applicato.
I settori di attività
La classificazione dei datori di lavoro è stabilita sulla base dei seguenti criteri:
Quest’ultima viene identificata avendo presente la sede operativa dall’azienda, ovvero quella in cui viene materialmente esercitata l’attività di lavoro con dipendenti.
È possibile richiedere, in presenza di numerose filiali e sedi distaccate (ANCHE SE OPERANTI ALL’ESTERO) l’ACCENTRAMENTO CONTRIBUTIVO, ossia l’assolvimento degli obblighi contributivi presso la Sede INPS competente.
Alla richiesta di apertura della posizione assicurativa devono essere allegati documenti dai quali risulti
•l’esistenza dell’azienda e i suoi dati identificativi;
•l’attività svolta e il luogo in cui la stessa si svolge;
•il nome del legale rappresentate o del titolare.
L'Inps assegna la matricola aziendale e, in base all'attività effettuata:
•procede all'inquadramento dell'azienda
•attribuisce il codice statistico contributivo (C.S.C.)
•
Sospensione, cancellazione e variazione
L'azienda è tenuta a comunicare, entro 30 giorni, l’eventuale sospensione, variazione o cessazione dell'attività.
Per sospensione si intende il periodo nel quale l'azienda prosegue l'attività senza personale dipendente, ovvero sospende l'attività nel suo complesso.
Per variazione si intende qualsiasi evento che determini una diversa valutazione degli obblighi contributivi dell'azienda (ad esempio: cambio attività che comporta diversa classificazione, modifica della ragione sociale, ecc...).
Per cessazione si intende la definitiva cessazione dell'attività dell'impresa.
Inquadramento aziendale
L’inquadramento nei diversi settori di attività viene effettuato dall’Inps con riferimento all’attività effettivamente esercitata, indipendentemente dal contratto collettivo applicato.
La fonte principale per gli inquadramenti è la legge 9 marzo 1989, n. 88 che, all'art. 49, prevede che la classificazione dei datori di lavoro disposta dall'Inps ha effetti a tutti i fini previdenziali ed assistenziali.
L’inquadramento stabilito dall’ Inps fa stato nei confronti di ogni altro ente (cd. principio dell'inquadramento "unico“).
I settori di attività
La classificazione dei datori di lavoro è stabilita sulla base dei seguenti criteri:
Settore industria: attività manifatturiere; estrattive; impiantistiche; di produzione e distribuzione dell'energia, gas e acqua; dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni; della pesca; dello spettacolo; nonché per le relative attività ausiliarie finalizzate ad agevolare la funzione tipica di altre attività economiche.
Settore artigianato: (legge 8.8.1985, n. 443) aziende che abbiano scopo prevalente la produzione di beni, o la prestazione di servizi, ad esclusione delle attività agricole, delle attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo che non siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.
Settore agricoltura: (articolo 2135 c.c.) aziende esercenti una attività diretta alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento degli animali ed attività connesse. Si reputano in ogni caso agricole le attività di allevamento delle specie suinicole, avicole, cunicole, itticole, dei selvatici a scopo alimentare e quelle attinenti all'apicoltura, alla bachicoltura e simili.
I datori di lavoro che svolgono attività plurime rientranti in settori diversi (ciascuna delle quali non abbia autonomia organizzativa e gestionale) devono chiedere al Ministero del lavoro un decreto di aggregazione ad uno dei settori indicati in precedenza.
A seguito della domanda di iscrizione presentata alla sede di competenza, l'INPS assegna una posizione contributiva contraddistinta da:
Codici Autorizzazione:
a completamento dei precedenti codici, per specificare obblighi o agevolazioni di alcune categorie di aziende, sono attribuiti anche i Codici Autorizzazione (C.A.).
Ricorso
Contro i provvedimenti con i quali l'INPS determina la classificazione ai fini previdenziali ed assistenziali (ex art. 49 legge n. 88/89) l'azienda può proporre, tramite la sede che ha disposto l'inquadramento ed entro 90 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, ricorso amministrativo al Consiglio di Amministrazione dell'INPS, ai sensi dell'art. 50 della legge n. 88/89.
Cassetto previdenziale aziende
Dal febbraio 2007 (messaggio 004269 del 14/02/2007) è stata rilasciata in via sperimentale l’applicazione Cassetto Previdenziale Aziendale all’interno della quale è possibile la verifica delle principali caratteristiche di un’azienda con dipendenti.
Il modello DM10
Il modello DM10 è compilato dal datore di lavoro per denunciare all'INPS le retribuzioni mensili corrisposte ai dipendenti, i contributi dovuti e l’eventuale conguaglio delle prestazioni anticipate per conto dell’INPS, delle agevolazioni e degli sgravi.
Il modello DM10 somme a debito
Il modello DM1O somme a credito
Nel quadro D del DM10/2 vengono indicate le somme a credito che l’azienda conguaglia per benefici contributivi cui ha diritto per legge o per avere anticipato, per conto dell’Inps, prestazioni ai propri dipendenti quali:
Il modello DM10 trasmissione e saldo
Il modello DM10 va regolarmente trasmesso anche in caso di saldo uguale a zero, ovvero di perfetta coincidenza delle somme a debito ed a credito in esso esposte. Tanto al fine di assicurare comunque la corretta esposizione degli imponibili contributivi e permette la conseguente attribuzione della contribuzione ai dipendenti.
Vanno inseriti
DM10 insoluti
Il mancato saldo (TOTALE O PARZIALE) della contribuzione dovuta dall’Azienda a seguito della presentazione del modello DM10 genera,a carico della stessa, l’apertura di una pratica di recupero crediti da inadempimento (cd. “inadempienza”).
DM10 Telematico
Dal mese di gennaio 2004 è obbligatoria, ex art. 44, comma 9 della legge 326/2003 la trasmissione dei modelli DM10 per via telematica (cioè mediante l'utilizzo di Internet).
Note di rettifica
I modelli DM10 presentati dalle aziende sono sottoposti, dopo la loro presentazione, ad una procedura di controllo. Da tale controllo può risultare:
L'esatta quadratura dei due dati garantisce la corretta denuncia degli imponibili.
Settore terziario: attività commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione di servizi anche finanziari; le attività professionali ed artistiche; nonché le relative attività ausiliarie.
Attività plurime
Attività plurime
I datori di lavoro che svolgono attività plurime rientranti in settori diversi (ciascuna delle quali non abbia autonomia organizzativa e gestionale) devono chiedere al Ministero del lavoro un decreto di aggregazione ad uno dei settori indicati in precedenza.
Restano validi gli inquadramenti derivanti da leggi speciali e, per le aziende già inquadrate nel settore industria, quelli effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 88 del 1989.
La posizione contributiva
A seguito della domanda di iscrizione presentata alla sede di competenza, l'INPS assegna una posizione contributiva contraddistinta da:
Numero di matricola - composto da una sequenza numerica di 10 cifre. Le prime due individuano la provincia di appartenenza, le cifre dalla terza all'ottava rappresentano un progressivo all'interno della provincia, le ultime due cifre sono un controcodice calcolato sulle otto cifre precedenti in modo da evitare errori di trascrizione nella matricola aziendale.
Codice statistico contributivo (CSC) - composto da cinque caratteri numerici:
• il primo indica il settore di attività secondo la tabella che segue:
• con i caratteri secondo e terzo è indicata la classe, che rappresenta il raggruppamento di attività della stessa natura in cui è possibile suddividere il settore (es. trasporti, meccanica, tessile, edilizia ecc.);
• il quarto e quinto carattere indicano la categoria che individua la singola attività.
Il CSC ha lo scopo di attribuire all'azienda le giuste aliquote contributive in relazione all'attività prestata ed alle assicurazioni cui è soggetta, oltre a permettere rilevazioni statistiche.
Per le aziende che svolgono attività plurime per le quali non sono necessari distinti inquadramenti con propri regimi contributivi, si fa riferimento all’attività prevalente.
Al C.S.C. viene sempre abbinato il Codice Istat che descrive nel particolare l’attività aziendale.
Tabella codici CSC
Settore Descrizione
1 Industria
2 Comuni, province, Enti Pubblici in genere
3 Stato e Amministrazioni Statali
4 Artigianato
5 Agricoltura
6 Credito, Assicurazioni e Sevizi Tributari appaltati
7 Commercio
Codici Autorizzazione:
a completamento dei precedenti codici, per specificare obblighi o agevolazioni di alcune categorie di aziende, sono attribuiti anche i Codici Autorizzazione (C.A.).
Il CSC non sempre è sufficiente da solo ad individuare con esattezza l'aliquota contributiva in quanto l'azienda può beneficiare di agevolazioni contributive in base all’attività esercitata, o alla presenza di determinate categorie di dipendenti.
Il codice di autorizzazione ha esattamente lo scopo di individuare, all'interno di aziende aventi il medesimo CSC, quelle soggette ad una particolarità contributiva o beneficiarie di sgravi e riduzioni. Il codice di autorizzazione può anche essere attribuito a fini statistici, senza che la sua presenza influisca sul versamento dei contributi. Alcuni codici di autorizzazione hanno anche la caratteristica di determinare l’inquadramento aziendale.
L’insieme di tutti i codici attribuiti (cd. “stringa contributiva”) determina il comportamento contributivo dell’azienda e quindi l’aliquota che deve essere applicata per versare i contributi.
Ricorso
Cassetto previdenziale aziende
Dal febbraio 2007 (messaggio 004269 del 14/02/2007) è stata rilasciata in via sperimentale l’applicazione Cassetto Previdenziale Aziendale all’interno della quale è possibile la verifica delle principali caratteristiche di un’azienda con dipendenti.
In esso sono ricomprese informazioni e funzioni come:
•Dati anagrafici sintetici;
•Dati anagrafici di dettaglio: aziende collegate, aziende con lo stesso codice fiscale posizione di riferimento (azienda madre) soggetti collegati posizioni lavoratori autonomi lista interruzioni ragioni sociali pregresse dipendenze
•Dati complementari: riepilogo pagamenti effettuati tramite F24, presenza domande CIG (ordinaria e straordinaria), note di rettifica, E-Mens trasmessi, DM10 Trasmessi, DM10 (copeture contributive), Confronto DM10=01M, Committente 10%, Riepilogo crediti inadempienze, Riepilogo ispezioni di vigilanza, Iscrizioni a Ruolo Dilazione su cartella, Domanda di dilazione, Fondi Interprofessionali, Posta ibrida, Dati Infocamere.
• Stampa del fascicolo completo
L’applicazione è accessibile dal sito www.inps.it. nel menù “Servivi On-line”, sezione “Aziende, consulenti e professionisti” all’interno del “Cassetto Previdenziale Aziendale”, riservato ai consulenti del lavoro iscritti all’Albo Nazionale e dotati di codice PIN.
Il modello DM10
Il modello DM10 è compilato dal datore di lavoro per denunciare all'INPS le retribuzioni mensili corrisposte ai dipendenti, i contributi dovuti e l’eventuale conguaglio delle prestazioni anticipate per conto dell’INPS, delle agevolazioni e degli sgravi.
Il versamento dei contributi indicati sul modello DM10 va effettuato con il modello F24, con il quale si pagano anche i tributi dovuti al Fisco.
Nella parte centrale, il modello DM 10 è suddiviso in:
• sezione dei debiti (quadro B/C )
• sezione dei crediti (quadro D)
• saldo finale
Il modello DM10 somme a debito
La sezione dei debiti del DM10/2 riporta le somme che l’azienda intende versare, precedute dai codici che individuano il tipo di contribuzione.
La contribuzione per i lavoratori dipendenti è indicata con:
•codice relativo al tipo e qualifica del lavoratore assicurato (ad es. il codice 10 designa l'operaio, il codice 11 designa l'impiegato);
•numero dei lavoratori di quella tipologia;
•numero delle giornate di presenza o numero delle ore effettuate per i lavoratori part-time;
•somma delle retribuzioni (che costituisce l’imponibile contributivo su cui calcolare la contribuzione dovuta);
•importo della contribuzione.
Oltre i dati che si riferiscono ai lavoratori, nel quadro B/C del DM10 vengono indicati dati relativi a contribuzione dovuta per vari motivi, quali:
•adesione a forme di ammortizzatori sociali;
•trattenute ai lavoratori pensionati;
•quote di adesione a organismi associativi;
•rateizzazioni.
Tutte le somme vengono sempre precedute dai relativi codici identificativi.
Il modello DM1O somme a credito
Nel quadro D del DM10/2 vengono indicate le somme a credito che l’azienda conguaglia per benefici contributivi cui ha diritto per legge o per avere anticipato, per conto dell’Inps, prestazioni ai propri dipendenti quali:
•assegno per il nucleo familiare;
•importi per cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
•indennità economica per malattia o maternità.
Anche nel caso di somme a credito i codici che le precedono individuano di che tipo di prestazione o beneficio si tratti.
Per semplificare gli adempimenti contributivi a carico dei datori di lavoro che operano con il DM10, è previsto che dalla denuncia contributiva di competenza “gennaio 2006” i datori di lavoro per tutti i lavoratori dipendenti, agevolati e non, ai fini della determinazione dell’aliquota da versare, porteranno direttamente in detrazione dalla contribuzione complessivamente dovuta la quota di esonero spettante (c.d. nettizzazione)
Il modello DM10 trasmissione e saldo
Il modello DM10 va regolarmente trasmesso anche in caso di saldo uguale a zero, ovvero di perfetta coincidenza delle somme a debito ed a credito in esso esposte. Tanto al fine di assicurare comunque la corretta esposizione degli imponibili contributivi e permette la conseguente attribuzione della contribuzione ai dipendenti.
Il saldo del DM10 va versato, tramite MODELLO F/24, entro il 16 del mese successivo al periodo al quale si riferisce il DM10 stesso.
Se il termine di versamento scade di sabato o in un giorno festivo, il pagamento si effettua nel giorno non festivo immediatamente successivo.
Compilazione modello F24
Vanno inseriti
•nel campo "codice sede", il codice della sede Inps competente;
•nel campo "codice tributo", il codice DM10,
•nel campo "filiale azienda“ la matricola Inps aziendale
•nel campo "periodo di riferimento", il mese e l'anno di presentazione del modello DM10 di cui si versa il saldo.
DM10 insoluti
Il mancato saldo (TOTALE O PARZIALE) della contribuzione dovuta dall’Azienda a seguito della presentazione del modello DM10 genera,a carico della stessa, l’apertura di una pratica di recupero crediti da inadempimento (cd. “inadempienza”).
Nel caso di insoluto totale esistono poi conseguenze penali connesse al mancato versamento della quota obbligatoriamente trattenuta dall’azienda a carico del lavoratore (normalmente pari all’8.89% dell’imponibile contributivo).
La sede Inps sarà tenuta ad effettuare notifica di accertamento di reato all’Azienda e, nel caso di persistente inadempimento, conseguente segnalazione alla competente Procura della Repubblica.
La presenza di modelli DM10 insoluti impedisce, inoltre, il rilascio all’Azienda del DURC (DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA)
DM10 Telematico
Dal mese di gennaio 2004 è obbligatoria, ex art. 44, comma 9 della legge 326/2003 la trasmissione dei modelli DM10 per via telematica (cioè mediante l'utilizzo di Internet).
Per la trasmissione telematica dei modelli DM10/2 è necessario un PIN (numero identificativo personale) rilasciato dalla sede INPS competente per territorio.
Pertanto, aziende e soggetti abilitati (Consulenti, Associazioni di categoria, Ced, ecc.) devono attivarsi per la richiesta del PIN (Numero Identificativo Personale).
Esso si ottiene tramite un modulo di richiesta (accompagnato da un documento personale di identità) cui deve essere aggiunta la dichiarazione di responsabilità resa dal titolare o legale rappresentante dell'Azienda, dal professionista ovvero dall'associazione o CED.
Note di rettifica
I modelli DM10 presentati dalle aziende sono sottoposti, dopo la loro presentazione, ad una procedura di controllo. Da tale controllo può risultare:
•un'ulteriore somma dovuta dall'Azienda rispetto a quanto esposto nel saldo finale del DM 10 (cd nota di rettifica attiva)
•un credito a favore del datore di lavoro (cd. nota di rettifica passiva)
La diversità del saldo può essere determinata da un'errata esposizione dei dati sia del quadro a debito dell'Azienda (quadro B/C), sia da un'errata esposizione delle somme a credito (quadro D).
Nel primo caso, viene aperta un'inadempienza da nota di rettifica attiva e l'INPS provvede all'emissione del modello DM10/RA tramite il quale viene notificata all'Azienda la maggior somma da versare e la data entro cui effettuare il versamento.
Il versamento avviene a mezzo di modello F24 con codice tributo DMRA ed indicando quale mese di riferimento quello cui era relativo il modello DM10/2 da rettificare.
Il saldo dovuto è pari alla differenza contributiva calcolata su quest'ultimo, oltre alle relative sanzioni.
Nel caso di nota di rettifica passiva l'Inps notifica all'azienda il modello DM10/RP-A, ovvero il modello DM10/RP.
In quest'ultimo caso la nota di rettifica passiva deriva dalla modifica del saldo di un modello DM10/2 passivo, ossia chiuso con un saldo a credito per il datore di lavoro.
La nota di rettifica passiva può derivare pure dal ricalcolo degli sgravi contributivi o degli anticipi per malattia, CIG o maternità esposti nel quadro D di un DM10/2 attivo (ossia chiuso con un saldo a debito per l'Azienda): verrà in tal caso emesso il modello DM10RP/A.
Le somme a credito, oltre che richieste in rimborso, a partire dalla denunce riferite al periodi di paga di gennaio 2005, possono essere portate in compensazione sul modello F24.
Andrà in tal caso indicato il codice DMRP e, quale mese di riferimento, quello cui era relativo il modello DM10/2 da rettificare.
A partire dal mese di settembre 2004 (msg 26317 del 2004) l'emissione di tutti i modelli di note di rettifica avviene tramite l'utilizzo delle procedure di posta ibrida.
Dell'esistenza di note di rettifica a carico delle aziende da loro assistite viene altresì data notizia ai consulenti a mezzo di apposita e-mail.
Confronto cumuli
I dati risultanti dalle denunce mensili DM10 vengono annualmente posti a confronto con quelli risultanti dal quadro riepilogativo SA 770 incluso nella denuncia dei redditi che le aziende effettuano annualmente al Fisco.
In tal modo vengono confrontati gli imponibili previdenziali denunciati tramite i modelli DM10 con quelli esposti ai fini fiscali.
L'esatta quadratura dei due dati garantisce la corretta denuncia degli imponibili.
Un'eventuale squadratura indica invece:
•un'errata compilazione del modello SA 770 (nel caso in cui risulti un'imponibile contributivo più basso di quello denunciato nella sommatoria dei modelli DM 10 presentati)
•una possibile parziale omissione contributiva dell'azienda che abbia parzialmente non esposto imponibile previdenziale in uno o più modelli DM 10 presentati, ovvero abbia erroneamente computato sgravi contributivi non dovuti.
All'esito del controllo viene emessa una lettera di segnalazione all'Azienda
In caso di squadratura di confronto cumuli per sommatoria del modello SA/770 rispetto alla sommatoria dei modelli DM 10 mensili:
•viene richiesta al contribuente la trasmissione di eventuali modelli DM10 omessi;
•viene aperta nei confronti dell'azienda una procedura di recupero crediti per inadempienza da squadratura confronti cumuli.
L'Azienda potrà in tal caso regolarizzare la propria posizione presentando un modello DM10V ove esporrà i dati contributivi a suo tempo omessi, accompagnato dal relativo versamento dei contributi dovuti a mezzo di modello F24 con causale RC01.
La mensilizzazione
La legge del 24 novembre 2003, n. 326, ha previsto che, a partire dalle retribuzioni del mese di gennaio 2005, i sostituti d’imposta, tenuti al rilascio della certificazione unica (CUD), trasmettano mensilmente agli Enti previdenziali, in via telematica (direttamente o tramite gli incaricati), entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, i dati retributivi e le informazioni utili:
•al calcolo dei contributi;
•all’implementazione delle posizioni assicurative individuali;
•all’erogazione delle prestazioni.
Il flusso informativo così generato è denominato EMens
Mensilizzazione: soggetti tenuti
I soggetti tenuti all’invio dei dati mensilizzati sono:
•i datori di lavoro già tenuti al rilascio della CUD ed alla compilazione della parte "C", dati previdenziali ed assistenziali Inps, del modello 770 semplificato.
La presentazione della parte "C" del modello 770 è obbligatoria per chi è tenuto ad effettuare almeno uno dei seguenti versamenti contributivi:Ivs; Ds; Cuaf; Cigo; Cigs; Mobilità; Malattia; Maternità; Contributi pensionistici destinati ai fondi sostitutivi e integrativi dell’AGO, gestiti dall’INPS;Contribuzione figurativa per esuberi delle aziende di credito;
•gli associanti in partecipazione.
I datori di lavoro che rivestano anche la figura di committenti e/o associanti invieranno i dati congiuntamente.
i soggetti non sostituti d’imposta (Ambasciate, Organismi internazionali, aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia);
•
scuole statali di istruzione primaria e secondaria e gli istituti professionali di istruzione artistica con esclusione delle Università (contraddistinte dal C.S.C. 3.01.01 e del C.A. 6N).
•
i committenti che hanno (ovvero avevano prima dell’introduzione del sistema E-Mens) l'obbligo di compilare il modello GLA annualmente.
Mensilizzazione: Soggetti esclusi
•i datori di lavoro domestico
•i datori di lavoro agricolo per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato (OTD e OTI)
Mensilizzazione: termini di presentazione
Per i datori di lavoro, l’invio deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza, analogamente alla trasmissione del modello DM10 telematico.
Per i committenti/associanti, l’invio deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di pagamento del corrispettivo della prestazione.
Se l’ultimo giorno è festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo del mese successivo.
Per i datori di lavoro che presentano il modello DM10 entro termini differiti (esempio: le scuole per le quali si applica il differimento di 6 mesi) il termine di presentazione è quello differito.
Mensilizzazione: flessibilità
Le denunce possono essere inviate con un unico flusso oppure frazionate in flussi diversi:
• se i flussi riguardano i lavoratori dipendenti e collaboratori
• se la stessa azienda ha più di una matricola
• nell’ambito della stessa matricola aziendale flussi separati per taluni lavoratori
Mensilizzazione: modifiche
•una denuncia inviata in un mese può essere sostituita da una denuncia inviata successivamente e comunque entro la fine dello stesso mese;
•una denuncia erroneamente trasmessa può essere eliminata se ritrasmessa con l’indicazione dell’attributo Elimina = "S" entro i termini di trasmissione;
•le variazioni avvenute dopo l’elaborazione delle buste paga possono modificare le informazioni trasmesse nel mese o nei mesi precedenti. In questo caso, con la "sezione mese precedente" potranno essere inviati (ad eccezione della qualifica, del tipo contribuzione e dell’importo imponibile) le sole informazioni variate che andranno a sostituire quelle precedentemente trasmesse;
La sostituzione o eliminazione in un mese diverso deve essere effettuata con apposito flusso di rettifica o variazione.
L’eliminazione delle denunce può essere effettuata sia agendo sulla singola denuncia mensile relativa al singolo lavoratore dipendente, ovvero operando l’eliminazione multipla di tutte le denunce Emens effettuate per ogni lavoratore o collaboratore per ogni singolo anno (ad esempio nel caso in cui siano state trasmesse denuncie EMens con codice fiscale errato)
Mensilizzazione: correzioni
Le operazioni di correzione, sono a carico dell’Azienda o del consulente mittente.
Con il messaggio 29965 del 09.11.2006 è stata rilasciata la procedura di acquisizione, variazione ed eliminazione EMens che consente alle Sedi di intervenire sul conto assicurativo effettuando operazioni di variazione, integrazione o cancellazione.
L'intervento della sede blocca qualunque ulteriore possibilità di modifica da parte della azienda o del consulente che ha inviato la denuncia EMens.
Mensilizzazione: trasmissione
Dopo il rilascio all’azienda o all’intermediario di apposito codice "PIN" per la registrazione, la trasmissione può avvenire:
• in modo diretto, da parte dell’azienda;
• attraverso intermediari (commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, associazioni sindacali di categoria, società o enti appartenenti a gruppi societari per conto di tutti gli enti e le società dei gruppi stessi, CAF, anche non abilitati alla trasmissione del modello DM10).
Mensilizzazione: sezioni da compilare
•Sezione intestazione flusso
•Sezione azienda
•Sezione posizioni contributive dei lavoratori dipendenti
•Sezione lavoratore dipendente: dati identificativi lavoratore, dati inquadramento del lavoratore
•Sezione retribuzione mese corrente.
•Sezione settimana
•Sezione differenze da accreditare
•Sezione dati particolari
•Sezione CIG pregressa.
•Sezione mese precedente
•Sezione Committente: collaborazioni, collaborazioni occasionali, incaricati vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali
•Sezione Collaboratore: dati identificativi, dati contributivi
•Sezione Associante
•Sezione Associato: dati identificativi, dati contributivi.
Dati anagrafici
La schermata inziale del flusso EMens espone la matricola Inps dell’Azienda, il tipo della denuncia (classificando con la lettera “A” quella relativa al mese corrente), l’imponibile della retribuzione e lo stato della denuncia:
• la lettera “M” identifica una denuncia già pronta per la totalizzazione contributiva;
• la lettera “C” identifica una denuncia mensile già passata attraverso i controlli incrociati, ovvero “consolidata”.
Mensilizzazione denuncia mensile
Selezionando una delle mensilità indicate nel pannello, si accede alla denuncia mensile vera e propria. In tale schermata, oltre a quelli anzidetti, sono riepilogati i seguenti dati:
•Giorni retribuiti nel mese;
•Eventuali settimane utili;
•Codice del contratto di lavoro applicato ;
•Codice del comune di lavoro ;
•Importo dell’eventuale retribuzione anticipata a titolo di TFR;
•Giorno di assunzione;
•Tipologia dell’assunzione ;
•Giorno di cessazione;
•Tipologia della cessazione ;
•Riepilogo degli eventuali a.n.f. percepiti dal lavoratore nel mese;
•Tipo contribuzione
Mensilizzazione: codici tipo copertura
A ciascuna settimana è associato un “codice tipo copertura” che ne contraddistingue l’andamento:
• X per settimane interamente retribuite;
• 1 per settimane totalmente ricomprese in eventi che danno luogo ad accredito figurativo;
• 2 per settimane parzialmente retribuite e parzialmente composte di giorni di assenza utili ai fini della contribuzione figurativa;
• 0 per settimane prive sia di retribuzione che di eventi che diano luogo a contribuzione figurativa
Ad ogni settimana con codice 1 o 2 è associato un codice identificativo dell’ evento accreditabile figurativamente (quali CIG, malattia, maternità…)