La frase celebre

Lo scopo della vita è lo sviluppo di noi stessi, la perfetta realizzazione della nostra natura: è per questo che noi esistiamo. Oscar Wilde

Disoccupazione


Cessazione del rapporto di lavoro
 
DISOCCUPAZIONE ORDINARIA CON REQUISITI NORMALI
 


Spetta a:






Operai, impiegati e intermedi, dirigenti settore privato; lavoratori a domicilio;

Sospesi, a decorrere dal 17/3/2005 per un massimo di 65 giorni ed in caso di crisi comprovate di mercato, previa decreto del Ministero del Lavoro;
Lavoratori licenziati per risoluzione consensuale;
Lavoratori licenziati per loro colpa (licenziamento in tronco);
Lavoratori che si dimettono per giusta causa (mobbing, mancato versamento della retribuzione, riduzione delle mansioni, molestie sessuali).


Donne che si dimettono per maternità;

 


Non spetta:




lavoratori con garanzia di stabilità di impiego;
Lavoratori dimissionari (con esclusione di coloro che si dimettono per giusta causa o maternità)
Lavoratori con qualifica di apprendista;
Lavoratori autonomi;
lavoratori parasubordinati;
Lavoratori con contratto di compartecipazione agli utili;

 


Requisiti






52 contributi utili, versati o dovuti, per la DS nei 2 anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro;
1 contributo utile ai fini della disoccupazione versato in data anteriore al biennio precedente il licenziamento;

 


Contributo




Perché possa essere definito congruo, utile, il contributo settimanale, bisogna che la retribuzione media settimanale percepita dal lavoratore raggiunga dei minimali prestabiliti.
Questi minimali sono pari al 45% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1 gennaio di ogni anno.

Nel caso in cui questo minimale non venga raggiunto, il numero dei
 


Automaticità





Per la prestazione di disoccupazione vige il principio dell’automaticità,
 


Domanda




La domanda va presentata preferibilmente su mod. DS21.
La presentazione del mod. DS22 può essere considerata espressione di volontà del lavoratore per ottenere l’indennità di disoccupazione e quindi la data di presentazione del suddetto modello viene considerata come data di presentazione della domanda.
 


Domanda termini di presentazione:






entro 68 giorni dalla sospensione o dal licenziamento o dal termine
del periodo di mancato preavviso, alla Sede INPS.
entro 98 giorni dalla data del licenziamento (qualora il licenziamento sia stato causato da colpa del lavoratore);
entro 60 giorni dalla data di definizione della vertenza sindacale o giudiziaria;
entro 60 giorni dalla data di riacquisto della capacità lavorativa, sempre che l’evento che ha causato l’incapacità lavorativa sia intervenuto nel periodo di carenza (cioè negli otto giorni successi al licenziamento);

 


Importo e durata




La durata della prestazione è differenziata in base alla età anagrafica del lavoratore
età inferiore a 50 anni, si ha diritto a un massimo di 8 mesi di indennità di cui i primi 6 al 60% della retribuzione lorda degli ultimi 3 mesi, il 7° e l’8°mese al 50%;
età uguale o superiore a 50 anni, si ha diritto a un massimo di 12     mesi di indennità di cui i primi 6 al 60% della retribuzione, 2 mesi successivi al 50%, i restanti mesi al 40%;

 


Decorrenza







dall’ giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, o mancato preavviso, se la domanda è stata presentata entro 8 giorni dal licenziamento o fine di mancato preavviso;
dal giorno dalla data della domanda se la stessa è stata presentata dopo l’8° giorno dalla data di cessazione del lavoro, o dalla fine del mancato preavviso;
dalla data di dichiarazione di disponibilità resa al Centro per
l’Impiego se questa è successiva alle precedenti ipotesi;
dal 38° giorno successivo alla data di licenziamento in tronco (per
colpa del lavoratore);
 


Periodo massimo di godimento:



Si ha diritto ad una sola indennità di disoccupazione, percepita interamente, nell’arco dell’anno, dobbiamo però chiarire che non si intende anno solare (dal 1 gennaio al 31 dicembre), bensì dobbiamo introdurre il concetto di anno mobile.
L’anno mobile va dalla data di decorrenza della domanda, all’anno successivo (decorrenza 25/5/2006, l’anno mobile va dal 25/5/2006 al 24/5/2007) il lavoratore in questo periodo non potrà quindi godere di più di 240 giorni di prestazione, ci riferiamo ad un lavoratore che abbia diritto ad 8 mesi di prestazione.
 


Differimento:




Consideriamo un lavoratore che cessi l’attività lavorativa il 28 gennaio 2008, e che presenti la domanda di disoccupazione il
1 febbraio 2008, la decorrenza della domanda sarà quindi dal
5 febbraio 2008.
Periodo indennizzato, dal 5 febbraio 2008 al 5 ottobre 2008.
Poniamo che verrà indennizzato per il massimo concedibile (240 giorni in quanto di età inferiore ai 50 anni), si riavvia al lavoro il
25 ottobre e continua l’attività lavorativa fino al 15 novembre 2008.
 Rende la propria disponibilità al centro per l’impiego e   contemporaneamente ripropone una ulteriore domanda in data 20 novembre 2008, è in possesso dei requisiti amministrativi e quindi la nuova domanda verrà accolta.
La decorrenza di questa nuova domanda sarebbe dovuta essere il 23 novembre 2008, ma per effetto del differimento,(in quanto nell’anno mobile che va dal 5 febbraio 2008 al 4 febbraio 2009, ha già raggiunto il massimo concedibile)  l’indennità decorrerà ad un anno di distanza dalla precedente decorrenza e cioè dal 5 febbraio 2009.
 


Frazionamento




Consideriamo il caso invece che il suddetto lavoratore si riavvii al lavoro il 5 agosto, beneficiando solo di 180 giornate di disoccupazione delle 240 a cui poteva aver diritto, e continui a lavorare sino al 15 novembre, rendendo la disponibilità al centro per l’impiego e proponendo una nuova domanda di disoccupazione il 20 novembre, la decorrenza della domanda sarà dal 23 novembre e da quella data il lavoratore potrà beneficiare delle giornate di disoccupazione di cui non ha beneficiato nella precedente domanda, (60), l’indennità verrà successivamente sospesa per essere ripresa, qualora sussistano le condizioni, dopo l’anno mobile, cioè il 5/2/2009 per le giornate restanti (180).
 


Il pagamento




Il pagamento è mensile per massimo 30 gg al mese ed entro gli importi massimi previsti dalla legge che per il 2007 sono pari a € 844.06 ed a € 1.014,48.
L’indennità è soggetta alla trattenuta IRPEF alla fonte.
Paga direttamente l’INPS.
Sospensione del pagamento

In caso di maternità, malattia indennizzata, indennità giornaliera
antitubercolare, rioccupazione per un periodo massimo di 5 giorni.
 


Compatibilità




L’indennità è compatibile con attività lavorative in proprio solo se
iniziate prima della fine del rapporto di lavoro dipendente. Il diritto alla
prestazione può essere riconosciuto solo se l’attività in proprio riveste
carattere di continuità e professionalità.
Incompatibilità
L’indennità è incompatibile con:
attività lavorativa;
trattamenti pensionistici diretti;
indennità di malattia, maternità e paternità;
cig, mobilità, trattamento antitubercolare escluso assegno IPS;
assegno di incollocabilità (invalidi del lavoro per perdita di capacità
lavorativa).
 


Cumulabilità




l’indennità è cumulabile con:
pensioni indirette;
pensioni di guerra;
invalidità civile,
assegno sociale;
rendite da infortunio;
pensioni erogate da Stati esteri non convenzionati;

 


Lavori atipici




L’indennità ordinaria di disoccupazione viene riconosciuta anche alle
seguenti nuove tipologie contrattuali. La relativa contribuzione è utile
al perfezionamento del requisito contributivo:
1.somministrazione, (anche Ds R.R.) all’interno della quale può essere corrisposta la” indennità di disponibilità” per periodi utili al perfezionamento del requisito contributivo;
2.appalto e distacco;
3.lavoro intermittente assimilato a quello somministrato per le modalità di erogazione dell’indennità di DSO e Ds R.R.;
4.lavoro ripartito;
5.lavoro a tempo parziale orizzontale (anche Ds R.R.);
inserimento.
 


Contributi figurativi




Si ha diritto alla  copertura figurativa dei contributi per i periodi di
fruizione di disoccupazione ordinaria; gli stessi non sono utili al
perfezionamento del requisito contributivo e alla neutralizzazione del
biennio.
Il numero delle settimane accreditate d’ufficio, si ottiene dividendo per
sette il totale dei giorni indennizzati.
La contribuzione figurativa è utile per il raggiungimento del diritto a
pensione di vecchiaia e assegno ordinario di invalidità o a pensione di
inabilità e per la misura di tutti i trattamenti pensionistici.
Periodi di contribuzione figurativa utili al perfezionamento del
requisito contributivo:
lavori all’estero in Paesi convenzionati; malattia del bambino fino a 8 anni nei limiti di 5 giorni lavorativi nell’anno solare; mat., pat., e
congedo parentale; malattia con integrazione salariale; servizio
militare-civile se esistono 24 ctr  settimanali nei 12 mesi precedenti l’evento;
Periodi di contribuzione figurativa non utili al perfezionamento del
requisito contributivo;

 


Retrodatazione del biennio




Periodi di contribuzione figurativa utili alla neutralizzazione del
biennio:
permessi per i figli con handicap grave;
servizio militare-civile senza il requisito di 24 ctr settimanali nell’anno precedente;
lavoro all’estero in Paesi non convenzionati;
fruizione di cigs e cig a 0 ore.
 


Prestazioni accessorie





Gratifica natalizia
A coloro che percepiscono l’indennità ordinaria di disoccupazione, anche per un solo giorno, nel periodo compreso tra il 18 ed il 24 dicembre, è corrisposto, oltre all’indennità spettante,uno speciale assegno pari a 6 giornate di indennità,comprensivo delle quote di ANF.
 


A N F




Durante il periodo di godimento dell’indennità di disoccupazione e su domanda del lavoratore è possibile erogare l’assegno al nucleo familiare.
ACCREDITO CTR FIGURATIVI
Per ogni giorno di indennità di disoccupazione pagato verrà accreditata una giornata di contribuzione figurativa, l’accredito avviene d’ufficio.
 


DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI





Requisiti generali



Attività lavorativa non inferiore a 78 giorni di lavoro effettuato o soggetto a contribuzione nel corso dell’anno di riferimento della prestazione.
Due anni di anzianità assicurativa nell’assicurazione per la disoccupazione involontaria alla data del 31 dicembre dell’anno di riferimento della prestazione.
N.B. l’iscrizione nelle liste di collocamento è richiesta solo per i lavoratori sospesi da imprese artigiane e per i soci lavoratori di cooperative





Spetta



Ai lavoratori dipendenti;
Agli apprendisti;
Agli insegnanti non di ruolo;
Ai dipendenti non di ruolo della Pubblica Amministrazione;
Ai soci dipendenti da cooperative diverse da quelle di cui al DPR 602/70;
Ai detenuti lavoratori ;
Ai lavoratori dello spettacolo a rapporto di lavoro subordinato;
Ai lavoratori con contratto di lavoro part time.
Ai lavoratori sospesi del settore artigiano.





Quanto e quando spetta:



Per i trattamenti in pagamento dal 1/1/2008 spetta il 35% per i primi 120 giorni ed al 40% per gli eventuali giorni successivi fino a  massimo di 180.
La retribuzione da prendere in considerazione è quella assoggettata a contribuzione nell’intero anno solare di riferimento, (retribuzione comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima o di diarie fisse contrattualmente previste, straordinari, indennità per turni)

per i periodi di non occupazione nell’anno solare precedente;
per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell'anno solare precedente  fino ad un massimo di 180.




Contribuzione figurativa





I periodi di disoccupazione in cui si percepisce l'indennità ordinaria con requisiti ridotti vengono coperti da contribuzione figurativa e l'accredito dei contributi avviene d'ufficio. La collocazione temporale di tali contributi è tra il 1° di gennaio e il 31 dicembre dell'anno solare di riferimento, e precisamente nel periodo che risulterà più favorevole al lavoratore.





Cessazione del rapporto di lavoro


DISOCCUPAZIONE ORDINARIA LAVORATORI AGRICOLI


Spetta
Agli operai agricoli a tempo determinato (OTD) iscritti negli elenchi nominativi dell’anno di riferimento dell’indennità;
agli operai a tempo indeterminato (OTI) non iscritti per l’intero anno, che hanno prestato attività agricola nell’anno per il quale viene presentata la domanda;
Non spetta
a chi si dimette volontariamente, ad eccezione delle lavoratrici madri e in caso di dimissioni per giusta causa.
Domanda
La domanda va presentata entro il 31  marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.
Requisiti generali
almeno due anni di anzianità assicurativa contro la DS (anno di riferimento e 
anno antecedente se si è lavorato in agricoltura);
Almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall’anno di riferimento e 
dall’anno precedente la domanda;
cessazione del rapporto associativo da socio di cooperative agricole.


Importo e durata
    L’indennità spetta per un massimo di giornate pari a quelle lavorate
    nella misura del 30% della retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi.
Pagamento
Direttamente dall’Inps tramite:
1.assegno bancario (circolare);
2.accredito su c/c bancario o postale;
3.allo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale    
    previo accertamento dell’identità del percettore.;
1.tramite Inps Card presso Poste.


Non verrà corrisposta
- durante il soggiorno all’estero
- se presentata oltre il termine di scadenza
N.B.
Nel caso in cui i richiedenti la disoccupazione agricola risultino iscritti
nella gestione separata (parasubordinati), il numero delle giornate
lavorate su contratti che versano i contributi in tale gestione, non
sono indennizzabili.
Se l’iscrizione  alla gestione separata avviene in qualità di libero
professionista e per l’intero anno, si determina l’esclusione totale dal
diritto alle prestazioni di disoccupazione.
Se l’iscrizione è invece per parte dell’anno, l’esclusione dal diritto alle
prestazioni di disoccupazione è parziale.

Trattamenti speciali in agricoltura
Per i lavoratori a tempo determinato che nell’anno solare effettuino un numero di giornate di lavoro superiori a 100 e fino a 150, L’indennità spetta per un massimo di 90 giornate nella misura del 45% della retribuzione.
Per i lavoratori a tempo determinato che nell’anno solare effettuino un numero di giornate di lavoro superiori a 150, L’indennità è elevata al 66%
Requisito ridotto
In mancanza dei 102 contributi e in presenza di tutti gli altri requisiti,
l’indennità spetta se si possono far valere 78 giorni di calendario di
lavoro nell’anno di riferimento della domanda.
Domanda
Il modulo di domanda (mod. Prest.Agr.21 TP), che la Direzione
Centrale dell’Inps inviava, tramite POSTEL, al domicilio dei lavoratori che hanno 
percepito la prestazione nell’anno precedente, deve essere oggi presentato alla 
Sede Inps competente per residenza entro il 31 marzo dell'anno successivo
quello cui si riferisce l'indennità.