La frase celebre

Lo scopo della vita è lo sviluppo di noi stessi, la perfetta realizzazione della nostra natura: è per questo che noi esistiamo. Oscar Wilde

Salario/ ANF (assegno nucleo familiare)

Sostegno reddito familiare

ASSEGNI FAMILIARI


ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE



Assegni familiari

Spettano
a chi:
CD/CM
piccoli coltivatori diretti
titolari di pensioni autonome (artigiani, commercianti, CD/CM);
per chi:
coniuge (solo se richiesti sulla pensione)
familiari a carico (con redditi propri non superiori a determinati limiti fissati annualmente per legge);

Domanda

Alla Sede Inps direttamente o tramite Patronato o a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno, i CD/CM su modello predisposto;
Importo mensile
CD/CM euro 8,18 - per ogni figlio o equiparato a carico.
Pensionato euro 10,21-per ogni familiare a carico.


Familiari a carico

coniuge anche se separato
figli o equiparati conviventi o non fino a 18 anni, fino a 21 se studenti di scuola superiore, fino a 26 (nel limite del corso legale degli studi) se universitario. 
fratelli, sorelle e nipoti conviventi fino a 18 anni, fino a 21 se studenti di scuola superiore, fino a 26 (nel limite del corso legale degli studi) se universitario.
figli o equiparati, fratelli, sorelle, nipoti, riconosciuti inabili. 
ascendenti


Nucleo familiare


richiedente
coniuge
figli ed equiparati minori di età non a carico conviventi o meno
familiari;
Pagamento
direttamente dall’INPS:
semestralmente ai CD/CM con assegno al domicilio o accredito in conto corrente
sulla rata di pensione ai pensionati.


Assegno nucleo familiare lavoratori dipendenti


Spetta

Al nucleo familiare, in base al numero dei componenti, anche se non conviventi.

Può essere richiesto su prestazione lavorativa o previdenziale dai:
lavoratori dipendenti
pensionati
lavoratori Parasubordinati
N.B. DALL’1.1.2005
L’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE PUÒ ESSERE EROGATO, PREVIA DOMANDA, AL CONIUGE NON TITOLARE DEL DIRITTO.


Domanda
Generalmente al datore di lavoro che provvederà a pagare gli ANF e ad effettuare il conguaglio. (Con msg. Del 6/2007 viene demandato anche ai datori di lavoro degli operai agricoli a tempo indeterminato, l’incarico di pagare gli ANF)


se COLF, operaio agricolo a tempo determinato o titolare di prestazione previdenziale, va presentata direttamente all’Inps;


Importo:

Viene stabilito annualmente il 1° luglio e varia in base:
 al reddito dell’anno solare precedente
 al numero dei componenti il nucleo familiare
 alla tipologia del nucleo familiare (figli minori, inabili, 1 solo genitore ecc.)
L’importo dell’assegno ha validità sino al 30 giugno dell’anno successivo.


Lavoratori part-time:
L’ANF spetta in misura intera qualora siano state compiute nel mese 104 ore lavorative (24 settimanali), raggiungibili cumulando anche più rapporti di lavoro.
Se il numero delle ore è inferiore, spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate.


Lavoratori domestici:
Ai lavoratori domestici spettano tanti assegni giornalieri quanto ne risultano dal quoziente che si ottiene dividendo per quattro il numero delle ore lavorate nel trimestre.
 (Per un massimo di 26 assegni mensili o sei settimanali).


O.T.D.

L’ ANF ai lavoratori agricoli.
Agli operai agricoli a tempo determinato che effettuano nell’arco dell’anno solare un numero di giornate pari almeno a 101, spettano gli ANF per l’intero anno.
Se invece sono scritti per un numero di giornate di lavoro inferiore a 101, gli ANF spettano per le giornate effettivamente lavorate, maggiorate della percentuale delle giornate spettanti a titolo di ferie e festività (13,78%), spettano inoltre gli ANF anche per le giornate di disoccupazione coperte da contribuzione figurativa.


O.T.I.
Agli operai agricoli a tempo indeterminato (O.T.I.) iscritti per tutto l’anno, gli ANF competono per l’intero anno qualunque sia il numero delle giornate effettivamente lavorate.
Se non sono iscritti per l’intero anno ma hanno raggiunto il requisito minimo di 101 giornate effettivamente lavorate, gli ANF spettano lo stesso per l’intero anno, altrimenti spetteranno soltanto per il periodo di assunzione.


Nucleo familiare


richiedente
coniuge
figli naturali legalmente riconosciuti da entrambi i genitori;
figli affidati a seguito di separazione; (previa autorizzazione rilasciata dall’Inps)

Pagamento





















Datore di lavoro, con la retribuzione 
Datore di lavoro in cui si esplica l’attività principale
Inps se Colf, operaio agricolo dipendente (O.T.D.), disoccupato in malattia o  maternità


Assegno nucleo familiare pensionati

Spetta ai titolari di pensione da:
Lavoro dipendente
Fondi speciali
Enpals
Enti Locali
Post telegrafonici
SO per sé stesso se inabile o orfano minore.
NON hanno diritto agli ANF i titolari di pensione autonoma.


Domanda

Alla sede Inps che ha in carico la pensione (allegare dichiarazione reddituale nucleo familiare).

Importo

Come per i lavoratori dipendenti. 










Assegno nucleo familiare parasubordinati
 


Spetta

Ai lavoratori iscritti alla gestione separata e versano il contributo ANF.

Diritto e misura

Il diritto e la misura dipendono dal numero dei componenti del nucleo familiare e dai redditi complessivi (tabelle).

Domanda

Modello “ANF/Gest Spec” alla sede Inps di residenza del lavoratore


Importo

Viene stabilito annualmente il 1° luglio e varia in base:
al reddito dell’anno solare precedente
al numero dei componenti il nucleo familiare
alla tipologia del nucleo familiare (figli minori, inabili, 1 solo genitore ecc.) (tabelle).
Sarà liquidato per tutto il periodo di copertura contributiva.

Il pagamento

Direttamente dall’Inps.


Autorizzazione a percepire l’ANF


L’autorizzazione

Va richiesta - modello ANF 42 - nei casi in cui vi siano situazioni particolari familiari che possano influire sulla:


Insorgenza del diritto agli ANF


variazione alla tipologia del nucleo

possibile duplicazione del pagamento


L’autorizzazione

deve essere richiesta per:
figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati,
figli naturali propri o del coniuge,
figli del coniuge nati da precedente matrimonio,
fratelli sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione di reversibilità,
nipote in linea retta a carico dell'ascendente (nonno/a),

familiari e minorenni incapaci di compiere gli atti propri della loro età (non documentato),
Familiari maggiorenni inabili (non documentato),
minori affidati in accasamento,
familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti all’estero,
mancato rilascio della dichiarazione prevista da parte del coniuge (es. abbandono).

La predetta autorizzazione è necessaria anche in caso di affidamento congiunto dei figli.
In tal caso l’autorizzazione verrà rilasciata ad uno dei coniugi stabilto di comune accordo.
In caso di mancato accordo verrà rilasciata al coniuge intorno al quale si è riformato il nucleo familiare (requisito della convivenza).



ASSEGNO DI MATERNITA’ DELLO STATO

Spetta dal 2 luglio 2000
1.alle cittadine italiane o comunitarie o extracomunitarie
in possesso di carta di soggiorno al momento della nascita del bambino o del suo ingresso in famiglia, che possano far valere determinati requisiti lavorativi e assicurativi; 

per ogni figlio nato o minore adottato o in affidamento;

Requisiti
donna lavoratrice che alla data del parto o dell’ingresso del minore in
famiglia possa far valere:
1.una qualsiasi forma di tutela previdenziale in corso di godimento o di diritto al godimento della prestazione non anteriore a 9 mesi;
2.almeno 3 mesi di contribuzione di maternità nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi precedenti il parto o l’ingresso in famiglia;
3.donna che ha perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti da attività lavorativa per almeno 3 mesi, a condizione che il periodo tra la data di perdita del diritto e la data del parto o dell’ingresso in famiglia non sia superiore a 9 mesi.

Esempio di ricerca del requisito contributivo nel periodo  dai 9 ai
18 mesi antecedenti al parto o all’ingresso del bambino in famiglia:

cessazione lavoro: 30 aprile 2005
data del parto: 18 gennaio 2006
nove mesi di gestazione: dal 19 aprile 2005 al 17 gennaio 2006

Periodo dai 18 ai 9 mesi precedenti al parto: dal 19 luglio 2004 al 18
aprile 2005

donna che durante il periodo di gravidanza:
ha cessato di lavorare per recesso anche volontario e che possa far
valere 3 mesi di contribuzione nel periodo dai 18 ai 9 mesi antecedenti al
parto.
N.B. in caso di part-time, sono necessari 13 contributi settimanali.

L’assegno dello Stato può essere concesso anche al padre nei seguenti
casi:
decesso della madre naturale, adottante o affidataria;
abbandono del figlio da parte della madre;
affidamento esclusivo al padre;
In caso di separazione tra coniugi:
all’adottante o affidatario preadottivo e che al momento della domanda il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell’adottante o affidatario.

In caso di decesso della madre, il padre che richiede l’assegno dello Stato
deve avere i requisiti di residenza e carta di soggiorno mentre i requisiti
contributivi non sono richiesti in quanto il diritto all’assegno deriva dalla
madre.
L’assegno può essere concesso all’affidatario in caso di non riconoscibilità
o riconoscimento del neonato da parte di entrambi i genitori naturali.

Domanda
Entro 6 mesi dal parto o dall’ingresso del minore in famiglia alla Sede INPS
di appartenenza.
Importo
L’importo dell’assegno è rivalutato ogni anno e non costituisce reddito ai
fini fiscali e previdenziali. E’ corrisposto in misura intera se il/la
richiedente non ha diritto ad altro trattamento economico di maternità
(indennità o retribuzione); per differenza se il/la richiedente è titolare di
altro trattamento economico di maternità per un importo inferiore.
Per l’anno 2007 l’importo spettante nella misura intera è pari a € 1.813,08.

N.B. L’assegno non è legato alla situazione economica del nucleo familiare
        ma soltanto ai requisiti contributivi e lavorativi, inoltre, non è
    cumulabile con quello concesso dai Comuni.
Il pagamento
Viene pagato direttamente dall’INPS su indicazione del beneficiario con:
-   assegno circolare;
-bonifico bancario o postale;
-allo sportello Postale territorio nazionale previo accertamento della
    identità.

ASSEGNO DI MATERNITÀ DEL COMUNE

Spetta

Alle cittadine italiane e comunitarie dal 1/7/1999, alle extracomunitarie
dal 1.7.2000 se in possesso della carta di soggiorno acquisita entro 6
mesi dalla nascita del bambino.

Requisiti
alle donne non lavoratrici, alle lavoratrici senza diritto all’indennità o alla retribuzione, alle lavoratrici con diritto all’indennità o alla retribuzione inferiore all’assegno (quota differenziale);
Il nucleo familiare di appartenenza della madre non deve superare i limiti di reddito stabiliti con il criterio dell’ISE.

Evento
Per ogni figlio nato o minore adottato o affidato di età non superiore ai 6
anni o ai 18 anni nei casi di adozioni o affidamenti preadottivi
internazionali.

Casi particolari
L’assegno è concesso:

all’adottante o affidatario preadottivo a cui il minore sia stato affidato in
caso di separazione legale;
alla persona affidataria in caso di minore non riconosciuto o non
riconoscibile dai genitori;
all’adottante non coniugato esercente la potestà in caso di adozione  
speciale;

al padre nei casi di:
decesso della madre;
affidamento esclusivo del padre;
abbandono del neonato da parte della madre;
minore età della madre.
Qualora anche il padre sia minorenne, la domanda può essere presentata
per conto della madre dal genitore della stessa esercente la potestà e
l’assegno sarà comunque intestato alla madre.

Domanda

Al Comune di residenza entro 6 mesi dal parto o dall’ingresso in
famiglia. Il Comune accerta il possesso dei requisiti, quindi trasmette i
dati all’Inps per il pagamento.
Alla domanda deve essere allegata la dichiarazione di responsabilità
(anche penale) dell’interessata, sulla composizione della famiglia
anagrafica e sui redditi dei componenti il nucleo familiare.
L’assegno del Comune non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali.

Importo

€ 294,52 mensili per 5 mesi per un totale di € 1472,60 o quota
differenziale per l’anno 2007.
Il pagamento
Viene pagato direttamente dall’INPS entro 45 giorni dalla trasmissione
dei dati da parte dei Comuni con:
-   assegno circolare;
-bonifico bancario o postale;
-allo sportello Postale territorio nazionale previo accertamento della
    identità.

ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE EROGATO DAI COMUNI

Spetta

Dal 1/1/1999 ai nuclei familiari con almeno 1 genitore e 3 figli minori
conviventi a condizione che il nucleo non abbia redditi superiori a
determinati limiti che possono essere elevati in presenza di soggetti
inabili all’interno del nucleo.
I redditi sono calcolati in base ai criteri stabiliti dall’ISE (Indicatore
Situazione Economica).

Domanda

Al Comune di residenza entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello
di riferimento.
Decorrenza
1° gennaio anno precedente la domanda o 1° giorno del mese in cui si
matura il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare.
N.B. l’assegno per il nucleo familiare concesso dai Comuni è cumulabile
con l’assegno al nucleo familiare erogato dall’INPS.

L’importo
L’importo è soggetto a rivalutazione annuale sulla base della variazione
dell’indice ISTAT ed è determinato dal Comune.
Per l’anno 2007 la misura intera è pari a € 122,80 mentre il valore ISE è
pari a € 22.105,12 per un nucleo familiare di 5 componenti di cui almeno
tre figli minori.
Il pagamento
È effettuato dall’INPS con cadenza SEMESTRALE posticipata 15 luglio o
15 gennaio per le liste ricevute almeno 45 giorni prima della scadenza
semestrale.