La frase celebre

Lo scopo della vita è lo sviluppo di noi stessi, la perfetta realizzazione della nostra natura: è per questo che noi esistiamo. Oscar Wilde

Previdenza - obbligatoria/complementare

Il mercato del lavoro e la previdenza obbligatoria






Il lavoro e i contributi previdenziali
 
A fronte del lavoro, il sistema di sicurezza sociale prevede il versamento obbligatorio dei contributi previdenziali, cioè somme di danaro, diversamente calcolate a seconda del tipo di attività svolta, che alimentano un monte, detto Fondo, Cassa o Gestione Previdenziale



Lo scopo della previdenza obbligatoria


Fondi, Casse o Gestioni previdenziali servono quindi a garantire:

nel corso della vita lavorativa :
ØIl venir meno del reddito al momento della cessazione del rapporto di lavoro
ØLa eventuale diminuzione della capacità lavorativa
ØLa necessità di sostegno del reddito familiare

alla fine della vita lavorativa: 
la liquidazione della pensione








Il mercato del lavoro


I contributi obbligatori dei Lavoratori Dipendenti


Sono lavoratori dipendenti (detti anche lavoratori subordinati) i lavoratori occupati in una azienda alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro, tenuti a rispettare un orario di lavoro, in cambio di una retribuzione.
L’INPS gestisce il sistema previdenziale in termini di imposizione, riscossione e recupero dei contributi ed in termini erogazione di prestazioni pensionistiche e non pensionistiche per: 
Ø
  • La generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato e del parastato 
( FPLD ovvero Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti );
Ø
  • I lavoratori iscritti ai Fondi speciali
Ø
  • I dirigenti di imprese industriali ( Ex INPDAI

INPDAP


L' Istituto Nazionale di previdenza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche gestisce il sistema previdenziale:di  tutti i lavoratori dipendenti, civili e militari, dello Stato.
 Sono iscritti all’INPDAP anche i dipendenti di alcuni enti parastatali che sono stati autorizzati dalla legge ad optare per l’iscrizione all’INPDAP piuttosto che all’INPS : dipendenti di ordini professionali, di Casse di previdenza di categoria, di Camere di Commercio, Istituti di Istruzione, Automobil club ecc..


INPGI - ENPALS


Sono Fondi che ricalcano il regime INPS relativo all’imposizione, riscossione e recupero dei contributi obbligatori e sono detti fondi sostitutivi poiché per due particolari categorie di lavoratori sostituiscono la previdenza obbligatoria dell’INPS :
INPGI – Istituto Nazionale dei Giornalisti Italiani
ENPALS – Ente Nazionale di previdenza ed assistenza dei lavoratori dello spettacolo.


Le Gestioni dei Lavoratori Autonomi


L’obbligo di versamento contributivo alle Gestioni previdenziali da lavoro autonomo deriva dallo svolgimento in via abituale e prevalente,  dell’ attività di impresa (individuale, familiare o società ) disciplinata dagli articoli n. 2082 e seguenti del codice civile.
 
A seconda del tipo di lavoro svolto dall’impresa la gestione è quella degli Artigiani/Commercianti/Agricoli.


La Gestione Separata -1-


E’ una gestione previdenziale istituita con l’art.2 della legge
n. 335/95 (Riforma DINI) che comprende i parasubordinati
(cococo, collaboratori a progetto e prestatori occasionali), i
venditori a domicilio, i professionisti senza cassa, i lavoratori
autonomi occasionali e gli associati in partecipazione .


Le casse professionali


Detta anche previdenza di categoria o di mestiere e’ riservata a soggetti che, per ragioni connesse alle caratteristiche dell’attività svolta o alla forza contrattuale della categoria di appartenenza , si sono sottratti al regime generale, costituendo le: Casse Professionali.

Sono dette anche  Fondi autonomi poichè gestiscono in termini di imposizione, riscossione e recupero i contributi obbligatori dovuti da specifiche categorie di lavoratori professionisti, in modo del tutto autonomo rispetto all’Inps 
(avvocati, medici, ingegneri, architetti…).


I Fondi Integrativi


Si intendono quelli che gestiscono forme integrative di tutela, che si aggiungono e non escludono quindi, l’obbligo di contribuzione Inps

ENASARCO per i rappresentanti del commercio
ENPAIA per i dirigenti ed impiegati dell’agricoltura


L’esercizio contemporaneo di più attività di lavoro


L’esercizio contemporaneo di più attività determina, in linea di massima, l’obbligo di versamento contributivo alla Gestione Previdenziale cui corrisponde l’attività svolta in modo abituale e prevalente.
Posto che lo svolgimento di attività da lavoro dipendente a tempo pieno è comunque prevalente su quella da lavoro autonomo, per tutte le altre ipotesi, è indispensabile la valutazione del caso concreto. 


Infatti nella trattazione di questa problematica deve tenersi presente che:
Tutte le forme di attività iscrivibili alla Gestione Separata ed alle Casse professionali, generano l’obbligo contributivo a prescindere dal requisito della prevalenza e quindi col solo presupposto dell’esercizio dell’attività e della produzione del relativo reddito;
Mentre l’attività d’impresa genera l’obbligo contributivo solo se svolta in modo abituale e prevalente.


Gli elementi che bisogna prendere in considerazione per stabilire
la prevalenza nello svolgimento di un’attività d’impresa  rispetto ad altra contemporanea, sono:  


Il tempo impiegato
Il reddito percepito


Le problematiche più frequenti quindi sono:


contemporaneo esercizio  di attività iscrivibili alla Gestione Separata (o alle Casse Professionali) e attività autonoma di impresa;
contemporaneo esercizio di attività di lavoro dipendente part time e lavoro d’impresa.


La Gestione Separata -2-

Nasce con la Legge 335/1995 di riforma del sistema pensionistico, anche nota come riforma Dini, per assicurare la tutela previdenziale a categorie di lavoratori fino ad allora escluse.  


L’obbligo contributivo decorre dal:


01/04/1996 per i soggetti non iscritti ad altra forma             
   di previdenza obbligatoria al 30/03/96;
30/06/1996 per i soggetti già iscritti ad altra forma di               
   previdenza obbligatoria o già pensionati al 30/03/96.
L’iscrivibilità alla gestione è strettamente connessa alla qualificazione fiscale dei redditi o compensi percepiti.


Principi


La gestione separata è ispirata a due principi fondamentali:
il principio di cassa: i compensi percepiti concorrono a formare il reddito dell’anno solare in cui sono riscossi, indipendentemente dal momento in cui si è svolta la prestazione lavorativa;
il principio di equivalenza fra imponibile fiscale e previdenziale: la base imponibile per il calcolo del contributo (fino ai massimali previsti) è individuata con le stesse regole dettate dal fisco per la base imponibile Irpef ed è quindi quella che risulta dalla dichiarazione dei redditi e dagli
accertamenti definitivi


L’accredito contributivo


I contributi vengono accreditati a mesi, partendo dal mese di gennaio, e seguendo il principio di cassa, cioè con riferimento al momento del pagamento del compenso e non a quello dell’avvenuta prestazione.
Non esiste un versamento contributivo minimo, tuttavia si ottiene la copertura contributiva completa nell’anno solo se si è versato su un reddito almeno pari a quello minimo previsto di anno in anno per le categorie degli artigiani e commercianti.
In caso contrario i mesi accreditati vengono ridotti in proporzione.


I Soggetti   


Con la Legge 335/1995 sono stati assicurati nella Gestione Separata:


  • i liberi professionisti che svolgono attività non tutelate da casse previdenziali specifiche;  

  • i collaboratori coordinati e continuativi (c.d. co.co.co), detti anche lavoratori parasubordinati; 

  • i venditori porta a porta.   

I nuovi iscritti


Con successive disposizioni di legge sono stati assicurati nella gestione
separata: 
  • gli spedizionieri doganali non dipendenti; 


  •  i beneficiari di alcune borse di studio e di assegni di ricerca; 

  •  gli amministratori locali; 

  •  i lavoratori autonomi occasionali; 

  •  gli associati in partecipazione; 

  •  i medici con contratto di formazione specialistica. 

Redditi esclusi

In linea generale sono esclusi dalla Gestione Separata: 

1.
  • I redditi con inquadramento fiscale diverso da quello professionale, di collaborazione o di associazione (es. redditi assimilati, redditi diversi, redditi d’impresa, redditi esenti, attività a titolo gratuito, ecc.); 
2.
  • I redditi professionali o di collaborazione già assicurati in altro ente, cassa o gestione previdenziale; 
3.
  • Tutti i restanti redditi di lavoro autonomo contemplati dall’art. 53 del Tuir ma non dalla L. 335/95 e successive integrazioni (diritti d’autore, indennità di cessazione dei rapporti d’agenzia, ecc.); 
4.

  • I redditi degli ultra 65enni ed ultra 60enni, che hanno esercitato per tempo le facoltà previste dalla legge.

Eccezioni


Sono fatte salve eccezioni disposte da norme ad hoc, ad es.:
gli assegni di ricerca ed alcuni tipi di borse di studio, che possono essere fiscalmente qualificati come redditi esenti o assimilati al lavoro dipendente;
il lavoro autonomo occasionale, che è fiscalmente qualificato come reddito diverso;
i redditi di collaborazione, che dal 2001 sono fiscalmente qualificati come redditi assimilati al lavoro dipendente.


I liberi professionisti


Sono lavoratori autonomi che esercitano arti o professioni in modo abituale, anche se non esclusivo.
Alla Gestione Separata si iscrivono solo quelli per i quali non esiste una cassa previdenziale specifica.


Possono esercitare anche in forma associata, ma non
sotto forma di impresa.
Ai fini fiscali sono considerati percettori di redditi
professionali, che vanno dichiarati nel quadro RE (redditi
di lavoro autonomo).


Requisiti


Requisiti caratteristici dell’attività professionale sono:
contenuto artistico o professionale dell’attività;
autonomia del lavoro nell’organizzazione e nei tempi e modi di esecuzione;
abitualità e professionalità del lavoro (cioè atti e comportamenti costanti, coordinati e finalizzati), anche se non è esclusivo e/o prevalente;
natura non imprenditoriale dell’attività: deve essere svolta in forma non societaria e non deve rientrare in quelle elencate nell’art. 2195 del c.c. e nell’art. 55 del TUIR.


Base imponibile


È definita secondo i criteri previsti dall’art. 54 del TUIR ed è costituita dall’ammontare lordo dei compensi percepiti in denaro o in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili ed anche per attività svolte all’estero al netto di:
IVA;
eventuali ritenute d’acconto subite;
contributi previdenziali e assistenziali a carico dei clienti (es. contributo integrativo del 2% dovuto ad alcune casse);
eventuali rimborsi di spese anticipate per conto del cliente (diritti di cancelleria, carte bollate, tasse, ecc.).
Il contributo di rivalsa del 4% è parte integrante del compenso.


Compensi corrisposti a familiari


I compensi corrisposti dal professionista al coniuge, ai figli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti non sono deducibili dal reddito professionale.
Di conseguenza non costituiscono reddito per i percettori e non assoggettabili a contribuzione previdenziale. 


I collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co)


Sono anche detti lavoratori parasubordinati, perché rappresentano una categoria intermedia fra il lavoro autonomo e il lavoro dipendente.
Essi lavorano infatti in piena autonomia operativa, ma nel quadro di un rapporto unitario e continuativo con il committente del lavoro, il quale esercita le funzioni di coordinamento


Rapporti tipici e atipici


L’art. 50, c. 1, lett. c bis del TUIR distingue fra:


collaborazioni tipiche espressamente elencate (amministratori, sindaci, revisori di società, associazioni o altri enti con o senza personalità giuridica, collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, partecipazione a collegi e commissioni);
collaborazioni atipiche (tutte le altre). 

Requisiti


Fino al 31/12/2000 le collaborazioni erano ammesse solo per attività artistiche o professionali. Dal 01/01/2001 sono ammesse anche per attività operative o manuali.
   
    Altri requisiti caratteristici sono:
l’autonomia del lavoro nei tempi e modalità di esecuzione;
il potere di coordinamento del committente;
la continuità del rapporto lavorativo;
la personalità delle prestazioni;
la retribuzione periodica prestabilita.


Regime fiscale


Ai fini fiscali i redditi da co-co-co sono stati considerati:

  • redditi di lavoro autonomo fino al 31/12/2000; 

  • redditi assimilati al lavoro dipendente dal 01/01/2001 in poi. 
I criteri di definizione della base imponibile hanno quindi seguito nel tempo le
regole dettate dal TUIR per le rispettive categorie di redditi.


Base imponibile


L’assimilazione fiscale ai redditi da lavoro dipendente comporta l’applicazione dal 2001 dei criteri di definizione della base imponibile previsti dall’art. 50 del TUIR.
   
Le novità più rilevanti riguardano la scomparsa della deduzione forfetaria del
5/6% e l’applicazione del principio di cassa allargato. 


Regime giuridico


L’assimilazione al lavoro dipendente ha operato solo ai fini fiscali: sul piano giuridico i co-co-co continuano ad essere considerati lavoratori autonomi.
  
La principale conseguenza di questo inquadramento è l’inapplicabilità del principio di automaticità delle prestazioni.


Collaborazioni rese da professionisti 


Qualora l’oggetto della collaborazione, ancorchè tipica, rientri nell’oggetto della professione esercitata dal contribuente, il relativo compenso percepito non è considerato sul piano fiscale un reddito da collaborazione, bensì è attratto nel reddito professionale.
Tale è ad es. il caso di compensi percepiti da amministratori, sindaci e revisori dei conti che esercitino la professione di ragioniere o dottore commercialista.


I venditori porta a porta


La vendita a domicilio rientra nelle forme speciali di vendita al dettaglio previste dalle norme di disciplina del commercio e si realizza con la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori.

Fino al 2003 era prevista l’iscrizione alla Gestione anche per attività occasionali e per qualsiasi importo.

Dal 01/01/2004 sono soggetti a contribuzione solo i redditi fiscalmente
imponibili superiori a 5000 euro nell’anno solare.


Base imponibile


Fino al 31/12/2002 la base imponibile era costituita dall’intero ammontare delle provvigioni percepite.

Dal 01/01/2003 è stata introdotta una deduzione forfettaria del 22%, per cui l’imponibile fiscale è pari al 78% delle provvigioni percepite.
Pertanto non sono dovuti i contributi previdenziali sui primi 6.410,26 euro di reddito annuo. 

Ai fini fiscali per questi redditi non viene presentata la dichiarazione perché subiscono una ritenuta alla fonte.


Gli spedizionieri doganali


A seguito della soppressione al 31/12/1997 dell’apposito Fondo di Previdenza e assistenza, gli spedizionieri doganali, non assunti con contratto di lavoro
dipendente, sono iscritti alla Gestione  Separata a decorrere dal 01/01/1998. 


Possono iscriversi sia come liberi professionisti, sia come collaboratori, purché sussistano i requisiti dell’abitualità, professionalità e continuatività tipici delle
categorie.


Borse di studio e assegni di ricerca


Dal 01/01/98 sono iscritti alla gestione gli assegni di ricerca.

Dal 01/01/99 sono iscritti alla gestione i beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca.

Dal 01/01/2003 sono iscritti anche:
i beneficiari di borse di studio erogate a sostegno della mobilità internazionale degli studenti;
i percettori di assegni per attività di tutorato o didattico-integrative, propedeutiche e di recupero. 

Le modalità di versamento, denuncia e accredito dei contributi sono quelle già
previste per i collaboratori.


Gli amministratori locali: sindaci, assessori, ecc.


Dal 21/08/1999 gli enti locali sono tenuti a versare i contributi alla gestione per i propri amministratori se, alla data di conferimento dell’incarico, erano già iscritti come professionisti o collaboratori.


Il contributo viene calcolato su quote forfettarie mensili di reddito e versato con le stesse modalità previste per i collaboratori. Identiche sono anche le modalità di denuncia e di accredito dei contributi.


I soggetti interessati sono:

sindaci, presidenti di provincia, presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, assessori provinciali ed assessori di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, presidenti dei consigli provinciali, presidenti dei consigli circoscrizionali, nei casi in cui il comune abbia effettuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e presidenti di aziende, anche consortili, fino all’approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali.


I lavoratori autonomi occasionali


Sono coloro che effettuano prestazioni del tutto occasionali, non ripetute nel tempo verso lo stesso committente, e senza ricevere alcuna forma di coordinamento; non assumono quindi le caratteristiche tipiche dei co-co-co, anche se identiche sono le modalità di versamento, denuncia e accredito dei contributi.
Tali prestazioni si identificano nei c.d. contratti d’opera, la cui disciplina si riconduce all’art. 2222 del codice civile.
Sono iscritti alla Gestione a decorrere dal 2004: eventuali compensi riscossi successivamente per prestazioni effettuate ante 2004 non sono assoggettabili
a contribuzione.


Base imponibile


Sono soggetti a contribuzione solo per la parte eccedente i
5.000 euro di reddito nell’anno solare, considerando la
somma dei compensi corrisposti da tutti i committenti
occasionali.
Non è applicabile il principio di cassa allargato.
Nel calcolo dell’imponibile si considera il compenso lordo,
dedotte eventuali spese a carico del committente e risultanti
in fattura.
Ai fini fiscali sono considerati percettori di redditi diversi (art.
67, c. 1, lett. l TUIR).


Nota Bene


Anche i lavoratori autonomi occasionali sono esclusi dalla disciplina del progetto, tuttavia si tratta di figure completamente diverse dai collaboratori occasionali, previsti dalla Riforma Biagi fra i soggetti esclusi dal progetto.
Infatti, i primi effettuano prestazioni occasionali vere e proprie, mentre i secondi sono a tutti gli effetti dei collaboratori coordinati e continuativi, sia pur per brevi periodi e per importi modesti.
Da tale distinzione discendono i diversi regimi, previdenziale e fiscale, ad essi riservato.


Gli associati in partecipazione


Sono lavoratori autonomi che, in virtù di un apposito contratto con un imprenditore, conferiscono nell’impresa capitale e/o prestazioni lavorative, in cambio di una partecipazione agli utili.

Dal 01/01/2004 gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro sono iscritti alla Gestione con le stesse modalità di versamento, accredito e denuncia dei contributi previste per i co.co.co.
Si applica sempre il principio di cassa ma non quello di cassa allargato.


Base imponibile


La base imponibile è costituita dall’intero ammontare degli utili percepiti dall’associato, anche sotto forma di acconto, salvo conguaglio in sede di determinazione annuale dei redditi.
Ai fini fiscali gli associati con apporto di solo lavoro sono considerati percettori di redditi di lavoro autonomo.


Familiari


I compensi corrisposti dall’imprenditore per rapporti di associazione al coniuge, ai figli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti non sono deducibili dal reddito d’impresa.
Di conseguenza non costituiscono reddito imponibile per i percettori e sono esclusi dall’obbligo contributivo.


Medici in formazione specialistica


A decorrere dall’anno accademico 2006/2007 sono iscritti alla Gestione Separata anche i medici con contratto di formazione specialistica.
Il contributo si calcola sui compensi percepiti dal medico durante tutta la durata legale del corso.   
Le modalità di versamento, denuncia e accredito dei contributi sono quelle già previste per i collaboratori.
Non è invece previsto l’obbligo d’iscrizione per i medici, poiché si ritiene validamente assolto con l’invio delle denunce E-mens da parte delle università.


Lavoratori iscrivibili all’Enpals: animatori turistici 


I lavoratori autonomi (collaboratori o professionisti) sono
iscrivibili all’Enpals qualora l’attività lavorativa sia
strettamente connessa con la realizzazione di spettacoli.

L’assicurazione degli animatori turistici di intrattenimento è quindi 

di competenza Enpals se operano in strutture ricettive
turistiche (alberghi, villaggi, campeggi,ecc.) e 

di competenza Inps se operano in strutture diverse (ospedali, case di riposo,  
ecc.). 


Collaborazioni a giornali e riviste


Tali sono i compensi corrisposti per la correzione di bozze, la
predisposizione di rassegne stampa, la fornitura di notizie utili
per la redazione di un articolo, ecc. e come tali sono iscrivibili
alla Gestione Separata.
Non sono invece considerati tali e non sono quindi iscrivibili i
compensi corrisposti per la redazione di articoli, poiché
rientrano nella disciplina della L. 633/41 sul diritto d’autore.


Collaborazioni di dipendenti pubblici


Non sono iscrivibili alla Gestione Separata se l’incarico è
conferito (per legge, statuto, regolamento o altro atto
amministrativo) in relazione alla posizione rivestita nella P.A.;
Sono configurati in tal caso come redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente.
Sono iscrivibili in caso contrario, poiché trattasi invece di
redditi di collaborazione.


Società sportive dilettantistiche


Sono tali il CONI, le Federazioni sportive nazionali, gli enti di
promozione sportiva, e qualunque altro organismo che
persegua finalità sportive dilettantistiche e sia da essi
riconosciuto.
Dal 2000 i compensi per le collaborazioni rese verso questi
enti nell’esercizio diretto di attività sportive sono qualificate
come redditi diversi e quindi escluse dalla Gestione Separata.
Dal 2003 sono redditi diversi e quindi esclusi dalla Gestione
anche i compensi per collaborazioni di tipo amministrativo.


Insegnanti


Gli insegnanti di scuole private o gestite da comuni possono
operare con contratti di co-co-co, in presenza dei seguenti
requisiti:

  • mancata imposizione al docente di un orario prestabilito; 

  • compenso determinato in relazione alla professionalità e alle singole prestazioni; 

  • assenza di vincoli e sanzioni disciplinari; 

  • libera scelta da parte del docente delle modalità tecniche di insegnamento; 

  • volontà dei contraenti di escludere la subordinazione. 

Soci di cooperative


Dal 30/06/2002 le cooperative devono instaurare con i propri soci lavoratori, previa adozione di un apposito regolamento, un ulteriore e distinto rapporto assicurativo in forma autonoma, subordinata o qualunque altra forma prevista dalle norme vigenti.
Sono quindi ammesse anche le co-co-co che vanno iscritte alla Gestione
Separata.


Lavoratori socialmente utili: LSU


Gli istituti scolastici che stabilizzano lavoratori socialmente utili con contratti di co-co-co non devono operare nei loro confronti la trattenuta della quota contributiva a loro carico.
   
Essa viene posta a carico del Fondo per l’Occupazione per l’intera durata del
contratto e fino al limite massimo di
€ 9.296,22. 


Casi particolari: inclusioni


Trattamento di fine mandato (TFM): indipendentemente
dal trattamento fiscale ad esso riservato, è sempre iscrivibile
alla Gestione Separata.
Agenti mandatari della SIAE: vanno iscritti alla Gestione
Separata.
Informatori scientifici: sono iscrivibili alla Gestione Separata
se lavorano senza contratti di agenzia, e non vi sono iscrizioni al
Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, nè ad albi
Professionali.


Casi particolari: esclusioni


Promotori finanziari: sono esclusi alla Gestione Separata ed
iscritti alla Gestione Commercianti.

Giudici di pace: sono percettori di redditi assimilati a quelli
da lavoro dipendente e quindi esclusi dalla Gestione Separata.

Raccomandatari marittimi: le società di raccomandazione
marittima ed agenzia aerea sono escluse dall’obbligo
contributivo nella Gestione Separata, anche per i redditi di
rappresentanti legali ed amministratori, in quanto versano ad
uno specifico Fondo.


Gli ultrasessantacinquenni


Il D.M. 282/96 ha concesso ai soggetti già ultrasessantacinquenni alla nascita della gestione la facoltà di non iscriversi.
Tale facoltà si intendeva tacitamente esercitata, nel momento in cui si svolgeva un’attività iscrivibile e non si presentava domanda di iscrizione alla gestione.
L’agevolazione è stata concessa solo per il primo quinquennio di vigore della legge, ma chi ne ha usufruito ha acquisito il diritto di esonero per tutta la vita.


Gli ultrasessantenni


Sempre per lo stesso quinquennio di riferimento il D.M. 282/96 ha concesso ai soggetti già ultrasessantenni alla nascita della gestione, la facoltà di cancellarsi al compimento dei 65 anni di età, pur continuando l’attività lavorativa.
In questo caso l’esercizio della facoltà non era tacito ma doveva essere espresso con un’apposita richiesta entro il quinquennio.
Se esercitata tempestivamente, dava anch’essa diritto ad un esonero a vita dalla contribuzione previdenziale.



La Gestione Separata -3-


L’iscrizione


E’ a carico del lavoratore e va presentata entro 30 giorni dall’inizio dell’attività.
Per i collaboratori e per le figure ad essi assimilate è sufficiente l’iscrizione della prima collaborazione.
 
Può essere presentata:
 agli sportelli di qualunque sede Inps;
 mediante invio per posta;
 telefonando al call-center al n. 803.164;
 in via telematica accedendo ai servizi on line del sito www.inps.it 


Competenza


La sede Inps competente sulla posizione assicurativa e sulle eventuali azioni di recupero dei contributi è:

  • per il professionista, quella competente nel territorio di residenza; 

  • per le associazioni o collaborazioni e figure assimilate, quella competente nel territorio dove si svolge materialmente l’attività, a meno che la ditta committente o associante non scelga di accentrare i versamenti su un’altra filiale o sulla sede legale.

Modulistica


Sono previsti tre diversi modelli di iscrizione, prelevabili dal sito www.inps.it(click su “Moduli”):

  • Mod SC 04 per i liberi professionisti, i co-co-co (a progetto e non) e figure assimilate e i venditori a domicilio; 

  • Mod SC 26 per gli associati in partecipazione; 

  • Mod. SC 27 per i lavoratori autonomi occasionali. 

Il contributo


Per i professionisti è interamente a proprio carico; tuttavia possono addebitare il 4% in fattura ai propri clienti a titolo di rivalsa.

Nelle collaborazioni e figure assimilate e nelle vendite a domicilio è ripartito nella misura di 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del collaboratore.

Nelle associazioni in partecipazione è ripartito nella misura del 55% a carico dell’associante e 45% a carico dell’associato.


Il massimale


Il contributo è dovuto nei limiti di un massimale di reddito annualmente rivalutato, tenendo conto dell’ordine cronologico dei redditi o compensi percepiti.
Esso non è rapportabile a mese ed è unico per tutti i contributi versati alla Gestione (da professionista, co-co-co, associazione in partecipazione, ecc.)
In caso di rapporti simultanei con più committenti, se il massimale viene superato col concorso di più compensi nello stesso mese, ogni committente verserà in misura proporzionalmente ridotta.


Il versamento


E’ avvenuto con bollettini postali singoli o cumulativi per i compensi corrisposti fino a:
marzo 1998 per i titolari di Partita Iva;
dicembre 1998 per i non titolari.


Oggi il versamento avviene con il modello unico di pagamento F24.

Al versamento provvede:
il professionista per i contributi a proprio carico;
il committente o associante per i contributi dei propri  collaboratori o associati, compresa la quota a loro carico, che trattiene all’atto del pagamento del compenso.


Le scadenze


I professionisti versano con le stesse scadenze previste dal fisco per i versamenti Irpef:


entro il 20 giugno: primo acconto per l’anno in corso e saldo  
dell’anno precedente;   


entro il 30 novembre: secondo acconto per l’anno in corso.
I committenti e le figure assimilate e gli associanti versano invece entro il
giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso.



La denuncia


Serve a ripartire sui conti assicurativi dei collaboratori i pagamenti cumulativi fatti dai committenti.
Fino a dicembre 1997 i nominativi dei collaboratori risultavano direttamente dai bollettini postali o da una distinta da abbinare al bollettino cumulativo.
Da gennaio 1998 a marzo 2000 si è utilizzato il modello di denuncia GLAD trimestrale.
Da aprile 2000 a dicembre 2004 si è utilizzato il modello di denuncia GLA annuale.


La mensilizzazione


Da gennaio 2005 è stata avviata la mensilizzazione dei flussi retributivi:
 
i committenti inviano i dati retributivi e contributivi, entro il mese successivo a quello di riferimento, esclusivamente per via telematica.


Recupero crediti


Ad oggi l’attività di recupero crediti nella Gestione Separata si è limitata all’invio di avvisi di pagamento per le seguenti inadempienze:

  • sanzioni per ritardato pagamento dei contributi relativi agli anni 1996/1997/1998/1999; 

  • omissioni contributive per l’anno 1996 risultanti dai controlli sui mod. 770/d bis; 

  • omissioni contributive risultanti dai mancati abbinamenti (totali o parziali) delle denunce Glad del 4° trim. 99 e 1° 2000 e delle denunce Gla annuali dal 2001 al 2004. 
    
Sono in via di spedizione gli avvisi inerenti i mancati abbinamenti (totali o
parziali) delle denunce E-mens 2005.


Stabilizzazione delle co-co-co


La Finanziaria 2007 ha previsto la possibilità di convertire le co-co-co irregolari ancora in essere in contratti di lavoro subordinato di almeno 24 mesi, senza incorrere nelle ordinarie sanzioni previste dalla legge.
 
    La regolarizzazione è subordinata a:

  • La stipula di accordi aziendali o territoriali entro il 30/04/07 con le organizzazioni sindacali più rappresentative; 

  • La stipula di atti di conciliazione individuali con i lavoratori interessati; 

  • Il versamento di un contributo straordinario integrativo nella Gestione Separata, pari al 50% della quota a carico del committente nel periodo pregresso.

Le prestazioni pensionistiche


La Gestione Separata dà diritto alle seguenti prestazioni pensionistiche, esclusivamente in regime contributivo:

  • Pensione di vecchiaia, con un minimo di 5 anni di contributi; 

  • Assegno ordinario di invalidità, se invalido almeno al 66,6%;  

  • Pensione di inabilità, se inabile al 100%; 

  • Pensione ai superstiti (di reversibilità o indiretta), in caso di decesso dell’assicurato; 

  • Pensione supplementare, se l’assicurato ha meno di 5 anni di contributi ma ha già un’altra pensione e almeno 57 anni; 

  • Supplemento di pensione, se è già pensionato nella Gestione Separata e continua a lavorare e versarvi contributi.

Le prestazioni non pensionistiche


I soggetti iscritti soltanto alla gestione separata e non
pensionati sono anche assicurati:

  • dal 1998 per gli assegni al nucleo familiare e per la maternità; 

  • dal 2000 per i giorni di malattia in caso di ricovero ospedaliero; 

  • dal 2007 per i giorni di malattia anche senza ricovero ospedaliero fino a 1/6 della durata del rapporto di lavoro, con un minimo di 20 giorni nell’anno solare, esclusi gli eventi di durata inferiore a 4 giorni. 
Tali prestazioni sono finanziate con un versamento aggiuntivo, rispetto al contributo pensionistico, dello 0,5%.


Il modello CUD e la busta paga


L’assimilazione ai fini fiscali dei redditi da co-co-co a quelli da lavoro dipendente, ha comportato l’obbligo per i committenti di compilare anche per i collaboratori la busta paga e il modello CUD.

A partire quindi dal CUD 2002, per i redditi 2001, è stata istituita sul CUD
un’apposita sezione riservata ai collaboratori coordinati e continuativi.


L’assicurazione Inail


Dal 16/03/2000 i collaboratori sono anche assicurati all’Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nei casi in cui:

  •  svolgano attività considerate dalla legge a rischio di infortunio; 

  •  nell’esercizio delle proprie mansioni conducano abitualmente veicoli a motore. 
Il premio assicurativo è per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore.












Il conto assicurativo
Che cos'è la posizione assicurativa?






E’ un documento, ora virtuale, dove vengono registrati i contributi individuali.
Ancora oggi assume comunque importanza il vecchio mod. O7

Nella posizione assicurativa confluiscono i contributi obbligatori, quelli figurativi, quelli volontari ed altri dovuti a riscatti, ricongiunzioni, ecc.



La posizione assicurativa viene documentata con il rilascio di un estratto conto che può essere anche certificativo.

Gli utenti che hanno il Pin dell’Inps possono consultare la propria posizione assicurativa o pensionistica via Internet, accedendo ai Servizi Online per il cittadino.


I contributi figurativi sono accreditati d’ufficio o a domanda.

d’Ufficio, quelli derivanti da disoccupazione, mobilità, cassa integrazione.

a Domanda sono accreditati, con dei limiti, alcuni periodi di malattia, il servizio militare, la maternità al di fuori di una rapporto di lavoro.

Per l’accredito dei contributi figurativi o per la correzione di dati inesatti della posizione è necessaria una certa attività istruttoria.
I relativi documenti sono conservati nel fascicolo personale del lavoratore.


OBBLIGATORIA
dovuta per obblighi di legge
VOLONTARIA
pagata volontariamente per integrare la contribuzione obbligatoria già versata
FIGURATIVA
accreditata gratuitamente per il verificarsi di alcuni eventi
DA RISCATTO
accreditata a titolo oneroso al verificarsi di alcuni eventi




COS’E’ LA CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA?

CONTRIBUTI VERSATI E/O ACCREDITATI AD UN LAVORATORE UTILI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE. 


CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA:
 Lavoratori dipendenti
 Lavoratori autonomi (coltivatori diretti e mezzadri, artigiani e commercianti)
Altre Forme di Previdenza



I lavoratori dipendenti non sono tutti assicurati presso l’Assicurazione Generale Obbligatoria
Alcuni sono assicurati presso
Fondi  o  Altre Forme di Previdenza
ESCLUSIVE  
SOSTITUTIVE
ESONERATIVE
il versamento dei contributi per i lavoratori dipendenti



Fino al 31 12 73: Le aziende dichiaravano globalmente le retribuzioni pagate nel mese con il mod. GS2, con il quale compensavano eventuali crediti.
In base alle retribuzioni dichiarate ritiravano un certo numero di marche assicurative, settimanali o mensili, di vario taglio.
Il numero ed il taglio delle marche era determinato in base ai periodi di lavoro ed alle retribuzioni dei singoli dipendenti.
Le marche erano applicate su speciali tessere (O1) che dovevano essere consegnate all’Inps.



dal 01 01 74: il GS2 è stato sostituito dal mod. DM10, consente l’elaborazione automatica dei dati.
I contributi individuali non sono più rappresentati da marche, ma sono dichiarati annualmente (fino al 97 con il mod. 01M ed ora con il CUD). I dati sono memorizzati negli archivi informatici verso la fine dell’anno successivo.



IL MODELLO CUD - Cos’è?



da  Gennaio 1999 il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore il nuovo modello di certificazione unica relativo alle Retribuzioni corrisposte nell’anno precedente.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro la certificazione deve essere consegnata entro 12 giorni dalla richiesta del lavoratore interessato.
Questa certificazione sostituisce il modello 01/M.
dal 1.1.2005 è stata introdotta la mensilizzazione E_MENS”.
I SOSTITUTI D’IMPOSTA tenuti al rilascio del C.U.D. trasmettono mensilmente agli Enti previdenziali in via telematica (attraverso il nuovo tracciato denominato E-MENS) i dati retributivi e le informazioni necessarie per:
 il calcolo dei contributi;
 l’implementazione delle posizioni assicurative individuali;
 l’erogazione delle prestazioni.

E-MENS - COSA CAMBIA RISPETTO ALL’O1/M
 criteri diversi per individuare le assicurazioni coperte e l’anzianità contributiva di ciascun periodo denunciato
 criteri diversi per indicare gli eventi riconoscibili figurativamente e la relativa “retribuzione figurativa”.
 è stato abbandonato il criterio di “contare” le settimane comprese nel periodo considerato
 è stato adottato un sistema di numerazione progressiva delle settimane di ciascun anno, con inizio dalla eventuale frazione compresa fra il 1° gennaio ed il 1° sabato e con termine alla eventuale frazione finale.



Il versamento dei contributi per i lavoratori autonomi



dai primi anni 6o e fino al tutto il 1981 i contributi dei coltivatori diretti, artigiani e commercianti erano versati in misura fissa.
 dal 1982 artigiani e commercianti versano in rapporto al reddito prodotto.
 per i coltivatori diretti sono previste fasce di reddito differenziate a seconda dell’ampiezza dell’azienda.




Contribuzione Concomitante



A.G.O. + ...
FIGURATIVI   non si accreditano i contributi figurativi.
VERSAMENTI VOLOLONTARI  si rimborsa la contribuzione volontaria.
RISCATTI non si concede il riscatto a meno che non sia stato richiesto un riscatto ad integrazione.
CD/CM - ART, COM  se l’attività dipendente risulta essere saltuaria  (meno di 26 settimane o 151 gg. di lavoro) permane l’iscrizione nelle gestioni  autonome.

    






 

      
 
    

    
   


   



      



   




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