La frase celebre

Lo scopo della vita è lo sviluppo di noi stessi, la perfetta realizzazione della nostra natura: è per questo che noi esistiamo. Oscar Wilde

Malattia e disabilità

______                 


Prestazioni


Diminuzione capacità lavorativa


Malattia





INDENNITÀ DI MALATTIA
VISITE MEDICHE DI CONTROLLO
AZIONI DI SURROGA
RAPPORTI INPS-INAIL
INDENNITÀ ANTITUBERCOLARE




Spetta


Operai industria, salariati credito assicurazioni e servizi tributari 
    appaltati a tempo determinato o indeterminato purché abbiano     
    iniziato l’attività  lavorativa


operai agricoli a tempo indeterminato purché abbiano iniziato l’attività  lavorativa


ai lavoratori agricoli a tempo determinato con almeno 51 giorni
    nell’anno precedente o nell’anno in corso prima della malattia


ai lavoratori spettacolo con almeno 100 giorni lavorativi dal 1°
    gennaio anno precedente


ai soci dipendenti società cooperative, agli autoferrotranvieri (tranne gli impiegati), agli addetti alla navigazione marittima e pesca marittima, 

ai detenuti  lavoratori, ai lavoratori a domicilio, ai lavoratori saltuari,


ai parasubordinati sia durante il ricovero che al di fuori del ricovero se possono far valere   almeno 3 mesi di accredito contributivo(23,50% ) nei 12 mesi    precedenti il ricovero e con reddito non superiore a determinati limiti


ai disoccupati e sospesi da non più di 2 mesi o 60 giorni prima della
    malattia


agli apprendisti operanti in qualsiasi settore di attività per gli eventi morbosi insorti a partire dal 1° gennaio 2007.


Ai lavoratori parasubordinati spetta:
l’indennità di degenza


l’indennità di malattia

L'indennità di malattia a tali lavoratori è autonoma e aggiuntiva a quella di degenza ospedaliera.

A seguito degli indennizzi di cui trattasi non verrà accreditata la contribuzione figurativa.
La prestazione sarà pagata direttamente dall'Inps


Ai parasubordinati spetta

una indennità di degenza limitatamente alle giornate di ricovero (la giornata di day ospital è equiparabile a giornata di ricovero), per un massimo di 180 giorni nell'arco dell'anno solare.
L'indennità va calcolata in misura diversa (8% - 12% - 16% del massimale contributivo dell’anno in cui si verifica l’evento diviso 365) a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero (da 3 a 4 mesi - da 5 a 8 mesi - da 9 a 12).
L’indennità corrisponderà per le degenze iniziate nel 2007, per ogni giornata a:
euro 19,11 in caso di accrediti contributivi da 3 a 4 mesi
euro 28,66 in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi
euro 38,22 in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi


Domanda
Ai fini dell’indennizzo il lavoratore dovrà presentare domanda all’INPS di abituale dimora su mod. MAL GEST SEP con allegato il certificato di degenza entro 180 gg dalle dimissioni.


Ai parasubordinati cocopro – cococo – e a determinate condizioni ai collaboratori occasionali spetta:

 una indennità di malattia a partire dagli eventi iniziati nell’anno 2007 di durata non inferiore a 4 giorni entro il limite massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro (massimo 61 giorni l'anno) e comunque non inferiore a 20 giorni nell'arco dell'anno solare. Per gli eventi iniziati nell'anno 2007, l'indennità, calcolata su euro 238,87 (massimale contributivo = euro 87.187/ 365), corrisponderà per ogni giornata a:
euro 9,55 in caso di accrediti contributivi da 3 a 4 mesi nei 12 prec. l'evento;
euro 14,33 in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi nei 12 prec. l'evento;
euro 19,11 in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi nei 12 prec.ti l'evento. 


I lavoratori di cui trattasi dovranno presentare il certificato di malattia entro 2 giorni dal rilascio – pena sanzionamento
Domanda
Ai fini del pagamento della indennità presenteranno il mod.
MAL 2 GEST SEP


Domanda di indennità Certificato di malattia

Certificato di malattia mod. OPM (o altro certificato) dovrà essere inviato:
all’Inps di abituale dimora, quello di diagnosi e prognosi;
al datore di lavoro, quello di prognosi;
A mezzo raccomandata AR (è ammessa anche la raccomandata senza AR e la posta ordinaria) o allo sportello  entro 2 giorni dal rilascio (al fine del rispetto dei termini di invio potrà essere inviato anche tramite fax).


Malattia dipendenti


Durata

L’indennità parte dal 4° giorno (i primi tre giorni sono di carenza e a carico del datore di lavoro) di malattia e cessa con la scadenza della prognosi, non può comunque superare i 180 giorni per anno solare.

Importo


50% della retribuzione per i primi 20 giorni di malattia;
66,66% della retribuzione dal 21° giorno della stessa malattia.
ai disoccupati o sospesi l’indennità spetta in misura ridotta ai 2/3
ai ricoverati senza familiari a carico nel periodo di degenza spetta in misura ridotta ai 2/5;


Pagamento

Il pagamento è effettuato dal datore di lavoro  e
direttamente dall’Inps in caso di disoccupato, sospeso, a tempo determinato con meno di 31 giorni, a tempo determinato stagionale, agricolo a tempo determinato (otd), al parasubordinato
tramite:
assegno bancario - bonifico bancario o postale - allo sportello degli Uffici Postali del territorio nazionale o localizzato per CAP.
I pagamenti, su richiesta, potranno avvenire anche all’estero.

 

Visite mediche di controllo

Il lavoratore dipendente ammalato compreso anche il parasubordinato avente diritto alla indennità di malattia (in caso di malattia certificata)  deve essere reperibile ogni giorno, compresi i festivi, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 (fasce orarie di reperibilità).
le assenze a Visita Medica Controllo dovranno essere documentate e, se non giustificate, saranno sanzionate.
Per ambedue le tipologie di lavoratori le VMC potranno essere disposte d’ufficio o richieste dal datore di lavoro o dal committente.
Surroghe

Le indennità erogate al lavoratore che si ammala a seguito di
responsabilità di terzi saranno recuperate dall’istituto attivando l’azione
di surroga.

Nel caso in cui il lavoratore si ammala e, dall’esame medico legale della certificazione di malattia, il medico INPS ravvisa una presunta responsabilità di terzi, l’Istituto si attiverà al fine di accertare l’eventuale presunta responsabilità.
Per i certificati con prognosi inferiore a 7 giorni verrà inviato al lavoratore un questionario mod. AS1. Tale questionario dovrà essere, con immediatezza, recapitato all’INPS che ne ha fatto richiesta compilato in ogni sua parte.
Per i certificati con prognosi superiore a 7 giorni il medico INPS attiverà la visita di controllo domiciliare o ambulatoriale. Il medico di controllo assisterà il lavoratore nella compilazione del modello AS1 che in questo caso sarà consegnato a mano.  Qualora dall’esame del mod. AS1 compilato dal lavoratore dovesse risultare la responsabilità di terzi l’Istituto attiverà l’azione di surroga per il recupero delle indennità erogate. 


Inps - Inail

Il lavoratore che si ammala a seguito di infortunio sul lavoro o malattia
professionale avrà diritto all’indennità dall’INAIL in quanto più
favorevole.
Ai fini del pagamento, a prescindere dalla competenza, sarà l’ente che
riceverà per primo il certificato ad erogare, secondo le proprie modalità
per poi conguagliare con l’altro ente.


La contribuzione figurativa

I contributi figurativi per malattia sono utili:
 per il diritto a tutte le pensioni, escluso il requisito di 35 anni (1820 contributi) per la pensione di anzianità;
 per la misura di tutte le pensioni;
 se retribuiti, per il raggiungimento delle 78 giornate richieste ai fini della disoccupazione con requisiti ridotti.

Non sono utili 
 
per il diritto alla prosecuzione volontaria e all'indennità di disoccupazione (periodo neutro).

Non sono accreditabili i periodi di malattia inferiori a 7 giorni .
La domanda di accredito deve essere presentata dall'interessato o dai suoi superstiti senza termini di prescrizione o decadenza con la dovuta documentazione. 


Indennità antitubercolare


Spetta
 
Ai lavoratori dipendenti con almeno 52 contributi nell’assicurazione generale obbligatoria (Obg) o nella gestione coloni e mezzadri
 
 ai pensionati della gestione obbligatoria
 ai pensionati di reversibilità
 ai titolari di rendita Inail
 ai maestri elementari, direttori didattici
 ai dipendenti delle istituzioni sanitarie pubbliche e private
 ai religiosi in servizio retribuito presso datori di lavoro privati
 ai dipendenti camere di commercio, industria, artigianato e
 agricoltura e a i loro familiari (coniuge, figli e fratelli fino al 21° anno o al 26° se universitari e oltre se inabili, genitori o equiparati se a carico e se hanno superato i 60 anni se uomo e i 55 se donna


Non spetta
Ai coltivatori diretti
agli artigiani
ai commercianti
ai liberi professionisti
ai religiosi in servizio presso enti ecclesiastici, associazioni e case di cura religiose


Tipo di Indennità e durata


Indennità giornaliera (IG) dall’inizio della malattia tubercolare fino alla Stabilizzazione (non è cumulabile con la retribuzione)
Indennità Post Sanatoriale (IPS) per 2 anni dal giorno successivo alla stabilizzazione (è  cumulabile con qualsiasi reddito)
Assegno Cura e Sostentamento (ACS) dopo IPS se ridotta capacità
    lavorativa al 50% per 2 anni rinnovabile
Assegno Natalizio se l’assistito ha  usufruito dell’indennità almeno 1 giorno nel mese di dicembre

Importi anno 2007

Indennità Giornaliera (IG)
 
se lavoratore come indennità di malattia per i primi 180 giorni, dopo i 180 gg in misura fissa (€ 11,43 al giorno)
 se pensionato = misura fissa 50% (€ 5,71 al giorno),
 se pensionato SO = misura fissa al 50% (€ 5,71 al giorno)
 se familiare = 50% misura fissa (€ 5,71 al giorno)
IPS spetta in misura fissa, tale misura si riduce al 50% se familiari, pensionati eccetera (€ 19,04 al giorno, € 9,53 al giorno se familiari di assicurati, pensionati e loro familiari)
ACS spetta in misura fissa (€ 76,79 al mese)
AN = 30 giorni di indennità più favorevole percepita nel mese di dicembre


Domanda

Su modello ACT21 all’Inps di residenza entro il periodo di prescrizione quinquennale. 
La domanda di Indennità Giornaliera (IG) vale anche per l’Indennità Post Sanatoriale (IPS)
Per l’Assegno di Cura e Sostentamento (ACS) apposita domanda entro 90giorni dalla fine della Indennità Post Sanatoriale (IPS).


Pagamento

Mensile direttamente dall’Inps.
Nel caso in cui il lavoratore fosse dipendente avente diritto alla indennità di malattia il pagamento avverrà a conguaglio attraverso il datore di lavoro.
In mancanza del requisito va presenta domanda alla ASL
di residenza, la concessione della relativa indennità sarà subordinata al requisito reddituale.


La contribuzione figurativa

Sono utili:
 per il diritto e per la misura di tutte le pensioni, senza alcuna  eccezione;
 per il diritto alla prosecuzione volontaria;
 per determinare la misura di tutte le prestazioni.
 
Devono risultare accreditati, prima o dopo il periodo da riconoscere figurativamente:
 almeno 1 contributo settimanale effettivo antecedente il periodo da riconoscere figurativamente;
 almeno 52 contributi settimanali effettivi ed equiparati in tutta la vita assicurativa.


La contribuzione figurativa

È esclusa la contribuzione figurativa diversa dalla C.I.G.


I contributi figurativi per assistenza antitubercolare sono accreditati senza limite di tempo.


LA DOMANDA 

Non deve essere presentata. L'accredito avviene d'ufficio.




Diminuzione capacità lavorativa: DISABILI


PERMESSI RETRIBUITI
CONGEDO STRAORDINARIO


Legge 104 del 1992: permesso retribuito


Spetta

alle persone diversamente abili con gravità certificata dalla Commissione ASL,  lavoratori  dipendenti;
-ai genitori, parenti e affini entro il 3° compreso il coniuge, lavoratori dipendenti di persone diversamente abili con gravità certificata dalla Commissione ASL.
-al padre lavoratore dipendente spettano anche quando la madre sia lavoratrice autonoma.
-ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità (LSU/LPU)

Non spetta
ai lavoratori a domicilio e alle COLF o BADANTI


Incompatibilità dei permessi

I permessi orari per il figlio handicappato, in via generale, sono incompatibili con i permessi per allattamento dello stesso figlio .
Qualora però, il dirigente medico della Sede INPS ravvisi, in relazione alla speciale gravità dell'handicap, l'effettiva necessità, sarà possibile il cumulo msg. 11784/2007;
Il lavoratore handicappato che fruisce dei permessi per se stesso non può fruire di permessi per assistere altre persone handicappate.
 I genitori non possono fruire contemporaneamente dei permessi retribuiti ex lege 104/92 e dei congedi straordinari ex lege 388


Quanto spetta
Persone disabili  = 2 ore al giorno o 3 giorni al mese anche frazionabili in mezze giornate.
Genitori, parenti o affini e coniuge = 3 giorni al mese retribuiti
I 3 giorni al mese  sono frazionabili in mezze giornate o ad ore fino ad un massimo di ore derivanti da un preciso algoritmo ( orario di lavoro settimanale/numero giorni lavorativi settimanali x 3 = ore mensili fruibili).
Il limite orario mensile opera solamente nel caso in cui i permessi giornalieri vengano utilizzati, anche solo parzialmente, frazionandoli in ore.
I permessi sono retribuiti.
Ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili non è prevista la riduzione o la sospensione dell’assegno.


Criteri di concedibilità

i permessi retribuiti sono concedibili anche in presenza di familiari non lavoratori conviventi con il disabile in grado di dare assistenza;
l'esclusività dell'assistenza non esclude qualsiasi altra forma di assistenza pubblica o privata infatti è compatibile con il personale badante e con l'assistenza "non profit" anche se proveniente da strutture pubbliche, per esclusività si intende quindi che per lo stesso disabile nello stesso periodo uno solo degli aventi diritto può fruire dei permessi;
l'assistenza può anche non essere quotidiana purchè assuma i caratteri della sistematicità e dell'adeguatezza;
i benefici possono essere riconosciuti anche ai lavoratori che risiedono o lavorano in luoghi distanti dalla residenza del disabile. In tal caso il richiedente dovrà produrre un Programma di assistenza, da riprodurre annualmente,  a firma congiunta con la persona con disabilità;


il Programma di assistenza conterrà la pianificazione motivata delle modalità con cui il lavoratore intende assistere il disabile  e cioè: motivazioni (visite mediche programmate, sostituzione di personale preposto all'assistenza ecc.), piano mensile di utilizzo dei permessi;
nel caso in cui il disabile sia ricoverato a tempo pieno (per le intere 24 ore) non si ha diritto al beneficio, si fa eccezione:
 nel caso di bambino portatore di handicap grave di età inferiore a 3 anni e il ricovero sia finalizzato a intervento chirurgico oppure a scopo riabilitativo  per il quale sia documentato dai sanitari ospedalieri il bisogno dell'assistenza da parte di parente o affine entro 3° grado (genitore o familiare);

nel caso in cui il disabile sia in coma vigile e/o in situazione terminale situazione quest'ultima soggetta a valutazione del Centro Medico legale
della sede INPS competente;



Domanda

All’Inps e al datore di lavoro con cadenza annuale dalla presentazione  su modello  HAND1, 2,3, HAND AGR corredati della documentazione.
I lavoratori socialmente utili presenteranno la domanda al soggetto utilizzatore e non all’Inps.

Pagamento

L’indennità viene generalmente pagata dal datore di lavoro con il metodo del conguaglio
Viene pagata direttamente dall’Inps agli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato con:
- assegno circolare
- bonifico bancario o postale
- a uno sportello Postale del territorio nazionale o localizzati per CAP previo accertamento della identità. La prestazione può essere pagata anche all’estero.


La disabilità grave deve essere riconosciuta dalla commissione della ASL, per i primi 6 mesi dalla richiesta, ai fini della concedibilità dei congedi, è valida anche la certificazione provvisoria rilasciata dal medico curante.
La contribuzione figurativa
Sono accreditabili
3 giorni di permesso mensile a genitori o parenti, anche non conviventi, che assistono con continuità e in via esclusiva i familiari entro il 3° grado.
Sono utili
Dall’1.1.2000 per il diritto e per la misura di tutte le pensioni, senza alcuna eccezione.


Congedo straordinario (art 80, comma 2 legge 388/2000)


Spetta 
1. 
al coniuge convivente in maniera prioritaria
2.ai genitori anche se adottivi o affidatari (anche se l’altro genitore non lavora) qualora:
- il figlio portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva con il coniuge;
- il coniuge del figlio non sia lavoratore o sia lavoratore autonomo anche se il portatore di handicap sia coniugato e convivente con il coniuge;
- il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere dei benefici nello stesso periodo;


spetta ai genitori per i figli minorenni anche se non conviventi e per i figli maggiorenni anche se non conviventi ma assistiti con sistematicità ed adeguatezza.
Tale congedo va fruito in via alternativa o dal padre o dalla madre, mai da ambedue nello stesso periodo;


ai fratelli conviventi anche se adottivi o affidatari se:
entrambi i genitori siano deceduti o totalmente inabili e il fratello portatore di handicap non sia coniugato o non conviva con il coniuge. Nel caso in cui il fratello portatore di handicap sia coniugato e convivente con il coniuge i permessi spettano nel caso in cui:
-il coniuge del fratello non sia lavoratore o sia lavoratore autonomo;
-il coniuge del fratello abbia espressamente rinunciato a godere del beneficio nello stesso periodo.


Non spetta
ai lavoratori a domicilio, alle COLF, ai lavoratori agricoli giornalieri;
se la persona da assistere presta attività lavorativa durante la fruizione dei congedi


Criteri di concedibilità
  autonomia nella scelta su chi all’interno della famiglia debba prestare assistenza;
 per assistenza continuativa ed esclusiva al disabile non si intende cura giornaliera ma cura che risponda ai caratteri della sistematicità ed adeguatezza.
i benefici possono essere riconosciuti anche ai lavoratori che risiedono o lavorano in luoghi distanti dalla residenza del disabile. In tal caso il richiedente dovrà produrre un Programma di assistenza, da riprodurre annualmente,  a firma congiunta con la persona con disabilità;

il Programma di assistenza conterrà la pianificazione motivata delle modalità con cui il lavoratore intende assistere il disabile  e cioè: motivazioni (visite mediche programmate, sostituzione di personale preposto all'assistenza ecc.), piano mensile di utilizzo dei permessi;
Nel caso in cui il disabile sia ricoverato a tempo pieno (per le intere 24 ore) non si ha diritto al beneficio, si fa eccezione qualora:

 il bambino portatore di handicap grave sia di età inferiore a 3 anni e il ricovero sia finalizzato a intervento chirurgico oppure a scopo riabilitativo  per il quale sia documentato dai sanitari ospedalieri il bisogno dell'assistenza da parte di parente o affine entro 3° grado (genitore o familiare)

 il disabile sia in coma vigile e/o in situazione terminale situazione quest'ultima soggetta a valutazione del Centro Medico legale della sede INPS competente;


Durata

massimo 2 anni nell’intera vita assicurativa tra tutti gli aventi diritto e per ogni persona disabile.
I congedi possono essere frazionati a giorni.
Tali permessi rientrano nei limiti personali di 2 anni nell’intera vita assicurativa
Misura
Retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro entro il limite massimo
di € 37128,09 rivalutabili annualmente


Domanda
All’Inps in 2 copie una delle quali timbrata, firmata e restituita al lavoratore per la presentazione al datore di lavoro.
con cadenza annuale dalla data di presentazione precedente su modello HAND 4 genitori, HAND 5 fratelli, HAND 6 CONIUGE + documentazione.


La documentazione da allegare :


accertamento della gravità dell’handicap, anche in copia dichiarata autentica;
dichiarazione di responsabilità sul fatto che non sono intervenute nel frattempo variazioni nel riconoscimento della gravità dell’handicap;
provvedimento di affidamento (nel caso di figlio affidato).


La disabilità grave deve essere riconosciuta dalla commissione della ASL, per i primi 6 mesi dalla richiesta ai fini della concedibilità dei congedi è valida anche la certificazione provvisoria rilasciata dal medico curante.
La fruizione del congedo straordinario comporta la sospensione del rapporto di lavoro.
Il pagamento è effettuato dal datore di lavoro con il sistema del conguaglio
La contribuzione figurativa
Il periodo di fruizione del congedo straordinario è coperto da contribuzione figurativavalida per il diritto e per la misura della pensione



                    Disabilità e lavoro Dipendente


Le norme di riferimento:

1.     Legge 5 febbraio 1992, n.104- legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; (Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 febbraio1992,  S.O. n.39)
2.     Legge 8 marzo    2000, n.53- Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione per il coordinamento dei tempi delle città; (Pubblicata nella G. U. n.60 del 13/3/2000)
3.     Decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151- testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art.15 della legge 8 marzo 2000, n.53; (Pubblicato nella G. U. n.96 del 26 aprile 2001-S.O. n.93)
                                                          
Accertamento dell'handicap
(Art.2 comma 2  L.423/1993)

Qualora la commissione medica non si pronunci entro 90 gg. dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai soli fini previsti dall'articolo 33 della legge 104/1992 da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso la Asl da cui è assistito l'interessato.

                                                          
Accertamento dell'handicap
(Art.4 L.104/1992)

Gli accertamenti sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.
Le Commissioni mediche sono operanti presso ogni Azienda Usl. Si tratta delle medesime Commissioni che accertano le minorazioni civili. Diversamente dalla valutazione delle minorazioni civili, quella per individuare e definire l'handicap si basa su criteri medico-sociali e non medico-legali o percentualistici.


Definizione di handicap
(Art.3 comma 1 L.104/1992)

E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.


Definizione di handicap grave
(Art.3 comma 3 L.104/1992)

Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.


Definizione di handicap grave
(Art. 94 comma 3 L.289/2002. LF 2003)

Le persone con sindrome di Down su richiesta corredata da presentazione del cariotipo, sono dichiarate, dalle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali o dal proprio medico di base, in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 della legge 104/1992, ed esentate da ulteriori successive visite e controlli.
Finalità della norma: In considerazione del carattere specifico della disabilità intellettiva solo in parte stabile, definita ed evidente, e in particolare al fine di contribuire a prevenire la grave riduzione di autonomia di tali soggetti nella gestione delle necessità della vita quotidiana e i danni conseguenti.  








Come si richiede il riconoscimento

La richiesta di riconoscimento di handicap va presentata, dall'interessato o da chi lo rappresenta legalmente (genitore, tutore, curatore), all’INPS territorialmente competente. La presentazione della domanda, informatizzata dal gennaio 2010, deve rispettare alcuni precisi passaggi.
1. Il certificato del medico curante. Per prima cosa bisogna rivolgersi al medico curante (medico certificatore) per il rilascio del certificato introduttivo.
Basandosi sui modelli di certificazione predisposti dall’INPS, il medico attesta la natura delle infermità invalidanti, riporta i dati anagrafici, le patologie invalidanti da cui il soggetto è affetto con l’indicazione obbligatoria dei codici nosologici internazionali (ICD-9). Deve, se presenti, indicare le patologie elencate nel Decreto Ministeriale 2 agosto 2007 che indica le patologie stabilizzate o ingravescenti che danno titolo alla non rivedibilità. Infine deve indicare l’eventuale sussistenza di una patologia oncologica in atto.
Questo certificato va compilato su supporto informatico ed inviato telematicamente. I medici certificatori, per eseguire questa operazione, devono essere “accreditati” presso il sistema richiedendo un PIN che li identificherà in ogni successiva certificazione.
Una volta compilato il certificato, il sistema informatizzato genera un codice univoco che il medico consegna all’interessato. Il medico deve anche stampare e consegnare il certificato introduttivo firmato in originale, che il Cittadino deve poi esibire al momento della visita.
La ricevuta indica il numero di certificato che il Cittadino deve riportare nella domanda per l’abbinamento dei due documenti.
Il certificato ha validità 30 giorni: se non si presenta in tempo la domanda, il certificato scade e bisogna richiederlo nuovamente al medico.
2. La presentazione della domanda all’INPS. La domanda di accertamento può essere presentata solo per via telematica. Il Cittadino può farlo autonomamente, dopo aver acquisito il PIN (un codice numerico personalizzato), oppure attraverso gli enti abilitati: associazioni di categoria, patronati sindacali, CAAF, altre organizzazioni.
Il PIN può essere richiesto direttamente dal 
sito dell’Inps, sezione dei Servizi on line (inserendo i dati richiesti saranno visualizzati i primo otto caratteri del PIN; la seconda parte del codice sarà successivamente recapitata per posta ordinaria) oppure, in alternativa, tramite il Contact Center INPS (numero 803164).
Nella fase della presentazione si abbina il certificato rilasciato dal medico (presente nel sistema) alla domanda che si sta presentando.
Nella domanda sono da indicare i dati personali e anagrafici, il tipo di riconoscimento richiesto (handicap, invalidità, disabilità), le informazioni relative alla residenza e all’eventuale stato di ricovero.
Il Cittadino può indicare anche una casella di posta elettronica (che se è certificata consente comunicazioni valide da un punto di vista burocratico) per ricevere le informazioni sul flusso del procedimento che lo riguarda.
Tutte le “fasi di avanzamento” possono essere consultate anche online nel sito dell’INPS, sia dal Cittadino che dai soggetti abilitati grazie al codice di ingresso (PIN).
E' bene ricordare che l'accertamento dell'handicap può essere richiesto anche contemporaneamente alla domanda di accertamento dell'invalidità: non è, cioè, necessario presentare due domande distinte,

La ricevuta e la convocazione a visita

Per ogni domanda inoltrata, il sistema informatico genera una ricevuta con il protocollo della domanda.
La procedura informatica propone poi un’agenda di date disponibili per l’accertamento presso la Commissione dell’Azienda USL.
Il Cittadino, può scegliere la data di visita o indicarne una diversa da quella proposta, scegliendola tra le ulteriori date indicate dal sistema.
Vengono fissati indicativamente dei nuovi limiti temporali:
- per l’effettuazione delle visite ordinarie è previsto un tempo massimo di 
30 giorni dalla data di presentazione della domanda;
- in caso di patologia oncologica ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 80/06 o per patologia ricompresa nel DM 2 agosto 2007, il limite temporale scende a 1
5 giorni.
Se non è possibile, in tempo reale, fissare la visita entro l’arco temporale massimo, a causa dell’indisponibilità di date nell’agenda, la procedura può segnalare date successive al limite previsto, oppure registrare la domanda e riservarsi di definire in seguito la prenotazione della visita.
Una volta definita la data di convocazione, l’invito a visita è visibile nella procedura informatica (visualizzato nel sito internet) e viene comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo e alla email eventualmente comunicata.
Nelle lettere di invito a visita sono riportati i riferimenti della prenotazione (data, orario, luogo di visita), delle avvertenze riguardanti la documentazione da portare all’atto della visita (documento di identità valido; stampa originale del certificato firmata dal medico certificatore; documentazione sanitaria, ecc.), e delle modalità da seguire in caso di impedimento a presentarsi a visita, nonché le conseguenze che possono derivare dalla eventuale assenza alla visita.
Nella stessa lettera viene ricordato che:
- il Cittadino può farsi assistere, durante la visita, da un suo medico di fiducia;
- in caso di impedimento, può chiedere una nuova data di visita collegandosi al sito dell’Inps e accedendo al Servizio online con il proprio codice di identificazione personale (PIN);
- se assente alla visita, verrà comunque nuovamente convocato. La mancata presentazione anche alla successiva visita sarà considerata a tutti gli effetti come una rinuncia alla domanda, con perdita di efficacia della stessa.

Visita domiciliare

Nel caso in cui la persona sia intrasportabile (il trasporto comporta un grave rischio per l’incolumità e la salute della persona) è possibile richiedere la visita domiciliare.
Anche in questo caso la procedura è informatizzata e spetta al medico abilitato a rilasciare il certificato introduttivo.
Il certificato medico di richiesta visita domiciliare va inoltrato almeno 5 giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale.
È poi il Presidente della Commissione dell’Azienda USL a valutare il merito della certificazione e dispone o meno la visita domiciliare.
In caso di accoglimento, il Cittadino viene informato della data e dell’ora stabilita per la visita domiciliare, altrimenti viene indicata una nuova data di invito a visita ambulatoriale. Tali comunicazioni saranno notificate con le modalità già descritte (visualizzazione sul sito internet, eventuale invio per posta elettronica, lettera raccomandata).

La visita

La visita avviene presso la Commissione della Azienda USL competente che, dal 1 gennaio 2010 è - in forza dell’articolo 20 della Legge 102/2009 - integrata con un medico dell’INPS.
La Commissione accede al fascicolo elettronico contenente la domanda e il certificato medico. La persona può farsi assistere – a sue spese da un medico propria fiducia.
Al termine della visita, viene redatto il verbale elettronico, riportando l’esito, i codici nosologici internazionali (ICD-9) e l’eventuale indicazione di patologie indicate nel Decreto 2 agosto 2007 che comportano l’esclusione di successive visite di revisione.
Sono abilitati all’accesso a questi dati solo alcuni medici e funzionari, per contenere il rischio di abusi relativi alla riservatezza dei dati.
Tutta la documentazione sanitaria presentata nel corso della visita viene conservata e acquisita agli atti dall’Azienda USL.
In caso di assenza a visita senza giustificato motivo, la domanda viene rigettata. Il Cittadino dovrà presentare una nuova domanda, previo rilascio del certificato da parte del medico curante.

La verifica

Come già detto, le Commissioni ASL sono integrate con un medico dell’INPS e questo può rappresentare un vantaggio in termini di tempi, oltre che – sicuramente – di risparmi di gestione.
Infatti, se al termine della visita viene approvato all’unanimità, il verbale, validato dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS è considerato definitivo.
Se al termine della visita di accertamento, invece, il parere non è unanime, l’INPS sospende l’invio del verbale e acquisisce gli atti che vengono esaminati dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS. Questi può validare il verbale entro 10 giorni oppure procedere ad una nuova visita nei successivi 20 giorni.
La visita, in questo caso, viene effettuata, oltre che da un medico INPS (diverso da quello presente in Commissione ASL), da un medico rappresentante delle associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS) e, nel caso di valutazione dell’handicap, da un operatore sociale (per le certificazioni relative alla Legge 104/1992 e 68/1999).
La Commissione medica può avvalersi della consulenza di un medico specialista della patologia oggetto di valutazione. Le consulenze potranno essere effettuate da medici specialisti INPS o da medici già convenzionati con l’Istituto.

L’invio del verbale

Il verbale definitivo viene inviato al Cittadino dall’INPS.
Le versioni inviate sono due: una contenente tutti i dati sensibili e una contenente solo il giudizio finale per gli usi amministrativi.
Se il giudizio finale prevede l’erogazione di provvidenze economiche, il Cittadino viene invitato ad inserire online i dati richiesti (ad esempio reddito personale, eventuale ricovero a carico dello Stato, frequenza a scuole o centri di riabilitazione, coordinate bancarie).
Anche queste informazioni finiscono nella “banca dati” e completano il profilo della persona ai fini dell’invalidità civile, handicap e disabilità. E anche per queste procedure è bene farsi assistere da un patronato sindacale, un’associazione o un soggetto abilitato.
I fascicoli elettronici dei verbali conclusi vengono archiviati nel Casellario Centrale di Invalidità gestito dall’INPS.

Il ricorso

Nel caso la Commissione medica entro tre mesi dalla presentazione della domanda non fissi la visita di accertamento, l'interessato può presentare una diffida all'Assessorato regionale competente che provvede a fissare la visita entro il termine massimo di 270 giorni dalla data di presentazione della domanda; se questo non accade (silenzio rigetto) si può ricorre al giudice ordinario.
Avverso i verbali emessi dalle Commissioni mediche (Usl o periferiche) è possibile presentare ricorso, entro sei mesi dalla notifica del verbale, davanti al giudice ordinario con l'assistenza di un legale.
Nel caso di ricorso è possibile farsi appoggiare da un patronato sindacale o da associazioni di categoria.

L'aggravamento

Chi ha ottenuto il riconoscimento dell'invalidità civile può presentare richiesta di aggravamento seguendo il medesimo iter fin qui illustrato..
.Qualora sia stato prodotto ricorso gerarchico avverso il giudizio della commissione preposta all'accertamento della invalidità e delle condizioni visive, le domande di aggravamento sono prese in esame soltanto dopo la definizione del ricorso stesso. Non è possibile quindi presentare richiesta di aggravamento se già si è avviato un procedimento di ricorso.

Visite di revisione e certificati “a scadenza”

L’indicazione riguarda tutti quei casi in cui nei verbali sia già stata prevista una revisione successiva.
La 
Circolare INPS 131/2009 precisa che “le prestazioni per le quali sono già indicate negli archivi dell’Istituto le date di scadenza, verranno caricate in automatico nella procedura INVCIV2010 e potranno quindi essere gestite interamente con il nuovo iter procedurale. La programmazione dei calendari di visita dovrà ovviamente essere effettuata dall’ASL. Atteso che dalle procedure di revisione sono esclusi i soggetti di cui al DM 02/07/2007, il medico INPS che integra la Commissione medica, avrà cura di esaminare gli atti contenuti nel fascicolo sanitario della ASL relativamente ai soggetti portatori delle patologie ricomprese nel citato DM, al fine di escludere ogni ulteriore accertamento.”
Si suggerisce a chi sia in possesso di un verbale (di invalidità o di handicap) a scadenza, di rivolgersi comunque alla propria Azienda USL per avere conferma della procedura adottata e dei tempi di attesa. Ricordiamo, infatti, che alla scadenza del verbale, decadono tutte le prestazioni economiche e i benefici (ad esempio, permessi e congedi lavorativi) precedentemente concessi.


A chi richiede l'accertamento dell'handicap, viene rilasciato, dopo una visita specifica, un verbale che definisce lo status dell'interessato e il grado di invalidità. Il verbale non è sempre di immediata ed agevole lettura. Non sempre si conoscono i benefici e le eventuali provvidenze economiche che da quel verbale derivano. Le definizioni che potreste trovare sul vostro verbale di handicap sono:


    Benefici: Di seguito si riportano in estrema sintesi i benefici, e le relative condizioni, previsti dalla normativa vigente. Data la sinteticità delle indicazioni si suggeriscono comunque gli approfondimenti del caso.


    Provvidenze economiche



    Per ottenere le provvidenze economiche (pensioni, assegni, indennità per invalidità civile) è necessario disporre di un certificato di invalidità civile, cecità civile o sordomutismo.
    Agevolazioni fiscali
    Auto Le agevolazioni fiscali sui veicoli destinati alle persone con disabilità consistono nell'applicazione dell'IVA agevolata al momento dell'acquisto, nella detraibilità - in sede di denuncia annuale dei redditi - del 19% della spesa sostenuta, nell'esenzione dal pagamento del bollo auto e delle tasse di trascrizione (IPT, APIET).
    Sono ammesse all'agevolazione le persone con disabilità motoria, disabilità intellettiva (solo se titolari di indennità di accompagnamento e con certificato di handicap grave), o disabilità sensoriale (ciechi e sordomuti). Le relative condizioni devono risultare dai rispettivi certificati di invalidità o di handicap.
    In taluni casi (disabili motori senza gravi problemi di deambulazione e titolari di patente di guida speciale) è obbligatorio adattare il veicolo.
    Per approfondimenti: Agevolazioni sui veicoli 
    Ausili Gli ausili destinati a persone invalide godono dell'applicazione dell'IVA agevolata al momento dell'acquisto e, in taluni casi, la spesa sostenuta può essere detratta, nella misura del 19%, in sede annuale di dichiarazione dei redditi.Per approfondimenti:Ausili 
    Sussidi tecnici ed informatici I sussidi tecnici ed informatici sono prodotti di comune reperibilità (es. computer, fax) che possono favorire l'autonomia delle persone con disabilità. La normativa vigente prevede che questi prodotti godano dell'applicazione dell'IVA agevolata al momento dell'acquisto e che la spesa sostenuta può essere detratta in sede annuale di dichiarazione dei redditi. È tuttavia necessario disporre di una specifica prescrizione autorizzativa, oltre che del certificato di handicap o invalidità.Per approfondimenti:Agevolazioni fiscali sui sussidi tecnici e informatici 
    Spese per l'assistenza specifica La normativa vigente prevede la possibilità di dedurre dal reddito, in sede di dichiarazione annuale, le spese sostenute per l'assistenza specifica resa, da personale medico e sanitario (anche terapisti), a persone con handicap. Possono godere della deduzione i diretti interessati, i familiari che li abbiamo a loro carico fiscale, o i familiari che siano civilmente obbligati verso queste persone.Per approfondimenti:
    Spese di assistenza specifica - deduzione e detrazione
    Spese per l'assistenza personale e domestica La normativa vigente prevede forme articolate di agevolazione fiscale per le spese sostenute per le bandanti e le colf. Le modalità di accesso variano a seconda della disabilità di chi beneficia dell'assistenza. Alle agevolazioni fiscali si accede al momento della denuncia annuale dei redditi.
    Per approfondimenti:
    Spese per servizi domestici - deduzione
    Spese per assistenza personale - detrazione
    Detrazioni per familiari a carico È attualmente prevista una detrazione di 800 euro (a scalare a partire da un reddito di 95.000 euro). La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Queste detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non sono previste invece detrazioni forfettarie per altri familiari con handicap.Per approndimenti:Detrazioni IRPEF per carichi di famiglia
    Prima casa Non esistono ulteriori specifiche agevolazioni per l'acquisto di una prima casa nel caso di nuclei in cui siano presenti persone con disabilità.
    L'agevolazione è quindi la medesima prevista per tutti i contribuenti: la detraibilità, in sede di denuncia annuale dei redditi, degli interessi passivi su mutui eventualmente contratti per l'acquisto della prima casa.
    Tassa asporto rifiuti La TARSU, Tassa asporto rifiuti solidi urbani, è una tassa di stretta competenza locale. I comuni hanno facoltà di fissare, nelle specifiche delibere, agevolazioni per le persone anziane, per le persone disabili o per i cittadini in stato di bisogno, senza tuttavia che vi sia alcun obbligo specifico.
    Si suggerisce di rivolgersi al proprio comune per conoscere le eventuali agevolazioni.
    ICI L'Imposta Comunale sugli Immobili è un tributo di stretta competenza locale. I comuni hanno facoltà di fissare, nelle specifiche delibere, agevolazioni per le persone anziane, per le persone disabili o per i cittadini in stato di bisogno, senza tuttavia che vi sia alcun obbligo specifico.
    Si suggerisce di rivolgersi al proprio comune per conoscere le eventuali agevolazioni.
    Per approfondimenti:Agevolazioni sull'ICI 
    Altre agevolazioni

    Telefonia fissa La normativa vigente prevede che agli anziani, persone disabili e utenti "con esigenze sociali speciali" venga riconosciuta una riduzione del 50% sul canone mensile di abbonamento. Vengono tuttavia previsti dei limiti reddituali per poter accedere a tale beneficio. Inoltre le persone sordomute sono esentate dal pagamento del canone mensile a prescindere da limiti reddituali. Sono infine previste agevolazioni, per i ciechi assoluti, per la nagivazione in internet.Per approfondimenti:Telefonia fissa: agevolazioni
    Telefonia mobile La normativa vigente prevede che la tassa di concessione governativa non sia dovuta dagli invalidi "in seguito a perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonché a non vedenti e ai sordomuti". Per approfondimenti:Tassa di concessione governativa sui telefoni cellulari: esenzione

    Assistenza sanitaria
    Erogazione di ausili Per gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti è prevista l'erogazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale di protesi, ortesi ed ausili correlate al tipo di minorazione accertata. Le protesi, le ortesi e gli ausili ammessi all'erogazione sono quelli elencati in un'apposita norma, e quelle ad essi riconducibili. Vengono erogate solo dietro specifica prescrizione medica.Per approfondimenti:L'erogazione gratuita degli ausili 
    Esenzione Ticket Le modalità di esenzione dai ticket sono oramai disciplinate dalle singole regioni. Ricordiamo che le esenzioni sono per età, reddito, farmaci correlati a particolari patologie o per invalidità. In quest'ultimo caso, solitamente, le esenzioni si applicano a partire dal 66% di invalidità.
    Si suggerisce di contattare il proprio Distretto sociosanitario o la propria Azienda Usl, o il proprio medico di famiglia, per le informazioni più aggiornate e valide localmente.
    Il certificato in questione non è generalmente sufficiente per ottenere l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

    Agevolazioni lavorative e diritto al lavoro
    Prolungamento dell'astensione facoltativa di maternità La normativa vigente prevede l'estensione del congedo di maternità fino ai tre anni di vita del bambino o, in alternativa, la fruizione di due ore di permesso giornaliero.
    Tuttavia la condizione primaria è che la persona disabile sia in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992).
    Per approfondimenti: 
    Genitori - prolungamento astensione facoltativa di maternità
    Permessi lavorativi retribuiti Dopo il compimento del terzo anno di vita i genitori di una persona con handicap grave hanno diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito. Analogo beneficio spetta anche ai lavoratori che assistano un familiare con handicap grave. Infine, i lavoratori con handicap grave hanno diritto a due ore di permesso giornaliero o a tre giorni di permesso mensile, retribuiti.
    Anche in questi casi la condizione primaria è che la persona disabile sia in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992).
    Per approfondimenti: Permessi lavorativi (art. 33 L. 104/1992)
    Congedi di due anni retribuiti Ai genitori di persone con handicap grave o, dopo la loro scomparsa o in caso siano essi stessi invalidi totali, ai fratelli e alle sorelle conviventi, spettano due anni di congedo retribuito che può essere anche frazionato. I congedi sono concessi anche per l'assistenza al coniuge, mentre non sono previsti per altri gradi di parentela (es. figlio che assista il padre).
    Anche in questi casi la condizione essenziale è che la persona disabile sia in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992).
    Per approfondimenti:
    Congedi retribuiti di due anni per assistenza a persone con handicap grave
    Prepensionamento I lavoratori con invalidità superiore al 74% o sordomuti hanno diritto a richiedere, per ciascun anno effettivamente lavorato, due mesi di contributi figurativi (fino ad un totale di cinque anni) utili ai fini pensionistici. Per approfondimenti:Il prepensionamento dei lavoratori disabili
    Scelta della sede di lavoro La normativa vigente prevede che il lavoratore che assista un familiare con handicap genitore e il lavoratore disabile hanno diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. Questa disposizione, a causa di quel "ove possibile", si configura come un interesse legittimo, ma non come un diritto soggettivo insindacabile. Di fatto, quindi, l'azienda può produrre rifiuto motivandolo con ragioni di organizzazione del lavoro.
    In ogni caso è necessario essere in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992). Si tratta di un verbale diverso da quello di invalidità civile.
    Un'altra disposizione prevede che le persone handicappate "con un grado di invalidità superiore ai due terzi" o con minorazioni iscritte alle categorie I, II e III della tabella A di cui alla L. 648/1950, nel caso vengano assunte presso gli enti pubblici come vincitori di concorso o ad altro titolo, hanno diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. L'handicappato ha altresì diritto di precedenza in sede di trasferimento a domanda.
    Per approfondimenti:Sede di lavoro: scelta prioritaria e rifiuto al trasferimento
    Rifiuto al trasferimento La normativa vigente prevede che il lavoratore che assista un familiare con handicap genitore e il lavoratore disabile non possono essere trasferiti senza il loro consenso ad altra sede. Diversamente da quanto previsto per la scelta della sede, il rifiuto al trasferimento si configura come un vero e proprio diritto soggettivo.
    Anche in questo caso è necessario essere in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992). Si tratta di un verbale diverso da quello di invalidità civile. Il verbale di cui è in possesso non consente di accedere a questi benefici in quanto non è riconosciuta la connotazione di gravità.
    Per approfondimenti:Sede di lavoro: scelta prioritaria e rifiuto al trasferimento
    Lavoro notturno La normativa vigente prevede che lavoratori che "abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104" non possano essere obbligatoriamente adibiti al lavoro notturno (dalle ore 24 alle ore 6).Per approfondimenti:Lavoro notturno e parenti di persone con disabilità
    Liste speciali di collocamento Le persone con invalidità accertata superiore al 45% possono iscriversi all'Ufficio del lavoro nelle liste speciali riservate agli invalidi civili.
    Per iscriversi a quelle liste è tuttavia necessario sottoporsi ad una visita di accertamento delle capacità lavorative, ulteriore e diversa rispetto all'accertamento dell'invalidità o dell'handicap. È necessario richiedere, presso la Commissione invalidi presente in ogni Azienda Usl l'accertamento ai fini della Legge 68/1999. Una volta in possesso di quel certificato è possibile iscriversi alle liste speciali di collocamento.
    Per approfondimenti:Diritto al lavoro
    Mobilità
    Patente speciale di guidaLe persone con invalidità in molti casi possono vedersi riconoscere l'idoneità alla guida, talvolta con l'obbligo di alcuni adattamenti, e condurre un veicolo. L'accertamento dell'idoneità alla guida va richiesto alla Commissione Medica Locale che opera, di norma, presso l'Azienda Usl capoluogo di provincia.Per approfondimenti:Patente di guida e persone con disabilità
    Contribuiti per l'adattamento ai dispositivi di guidaÈ previsto un contributo pari al 20% della spesa sostenuta per l'adattamento dei dispositivi di guida nei veicoli delle persone titolari di patente speciale. La richiesta di contributo va presentata alla propria Azienda Usl. Il contributo non spetta per gli eventuali adattamenti al veicolo.Per approfondimenti:I contributi per gli adattamenti alla guida
    Contrassegno invalidi per la circolazione e la sostaLe "persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta" e per i non vedenti è possibile ottenere, previa visita medica che attesti questa condizione, il cosiddetto "contrassegno invalidi" o "contrassegno arancione".
    Per il rilascio l'interessato deve rivolgersi al servizio di medicina legale della propria Azienda Usl e farsi rilasciare dall'ufficio medico legale la certificazione medica che attesti che il richiedente ha una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o è non vedente. Non è quindi sufficiente, ad oggi, il certificato di invalidità civile nè quello di handicap
    Per approfondimenti:Circolazione e sosta: il contrassegno invalidi
    Contributi per l'eliminazione delle barriere in casaLa normativa vigente prevede che per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici già esistenti, le persone con disabilità possano richiedere un contributo al comune dove è sito l'immobile. La richiesta di contributi deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori. Il contributo viene liquidato dopo l'esecuzione dei lavori e la presentazione del rendiconto delle spese sostenute.Per approfondimenti:I contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche
    Suggerimenti
    1) Chi ha ottenuto il riconoscimento di handicap può presentare richiesta di aggravamento (handicap grave). La domanda si presenta dopo aver compilato un modulo di richiesta disponibile presso la propria Azienda Usl. A questo va allegato un certificato medico che precisi in modo puntuale e circostanziato che la disabilità è aggravata oppure che si sono presentate nuove menomazioni. 
    2) È possibile che il suo certificato preveda una scadenza. Dopo quella data i benefici decadono. Di norma dovrebbe essere la stessa Commissione a convocarla a visita prima di quella data di revisione (o rivedibilità). Tuttavia la prassi attuata dalle singole Commissioni è ancora assai difforme. In tal senso suggeriamo di rivolgersi per tempo (sei mesi prima della scadenza) alla segreteria della Commissione per conoscere quale sia la prassi adottata e cioè se si verrà convocati a visita o se è necessario presentare una nuova domanda.

    1. Persona non handicappata
    2. Persona con handicap (articolo 3, comma 1, Legge 104/1992)
    3. Persona con handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, Legge 104/1992)
    4. Persona con handicap superiore ai 2/3 (articolo 21, Legge 104/1992) 



    Congedi, riposi e permessi per l’assistenza alle persone con handicap


    Per i genitori che assistono figli disabili

    Fino al terzo anno di vita
    *   Prolungamento del congedo parentale
    *   Riposi giornalieri orari
    *   Congedo straordinario indennizato

    Dopo il terzo anno di vita
    *   Permessi giornalieri mensili (max 3 giorni)
    *   Congedo straordinario indennizzato

    Per i parenti o affini entro il terzo grado disabili

    *   Permessi giornalieri mensili

    Per il disabile che lavora

    *   Riposi giornalieri orari
    *   Permessi giornalieri mensili


    Per i genitori che assistono figli disabili prolungamento del congedo parentale (vedi sezione aspettativa)

    Per i genitori che assistono figli disabili, riposi giornaleri (art.42 T.U.)

    • In alternativa al prolungamento del congedo parentale (artt 33 c. 2 e 42 c. 1 T.U.)
    • La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hnno diritto a due ore di riposo giornaliero retribuito di cui all'art. 33, comma 2 L. 104/1992 (art. 42 c. 1 T.U.) ----riduzione ad un'ore se l'orario di lavoro è inferiore a sei ore---
    • INPS: assimilazione ai riposi giornalieri


    (art. 33 comma 2 L. 104/92)
    Condizione:

    • Il bimbo non deve essere ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati
    • essendo figli minori non è richiesta nè convivenza nè assistenza esclusiva e continuativa
    • I riposi sono riconosciuti anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto

    esclusi: Lavoratori domestici o a domicilio

    • Il diritto ai riposi decorre dal termine del periodo massimo di congedo parentale spettante al richiedente
    • I riposi non sono assimilabili ai riposi per allattamento e quindi sono cumulabili

    Schema decorrenza INPS

    durante il pimo anno di vita del bambino

    I riposi sono quelli c.d. per allattamento non riconoscibili al padre se la madre è in congedo parentale

    dopo il primo anno di vita del bambino

    I riposi sno quelli alternativi al congedo parentale prolungato e spettano al papà anche se la mamma èin congedo parentale ordinario

    Ricorsi: La legge riconosce il diritto a partire dall'inizio del congedo parentale prolungato

    Trattamento economico (art. 43 T.U.)

    • Indennità pari all'ammontare della retribuzione a carico dell'istituto assicuratore
    • Anticipata dal datore di lavoro

    Trattamento normativo (art. 43 T.U.)

    • I periodi sono computati nell'anzianità di servizio
    • Esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla gatifica natalizia

    Trattamento previndenziale (art. 44 T.U.)

    • Contribuzione figurativa (a partire dal 28 marzo 2000)
    • Nel limite del 200% del valore massimo dell'assegno sociale
    2005= € 9.77922

    Permessi mensili (art. 42 T.U.)

    • la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto a tre giorni di permesso mensile di cui all'articolo 33 comma 3 L.104/92
    • alternatività: distribuzione dei permessi tra i genitori con assenze non contestuali
    • Limite della frazionabilità: mezze giornate frazionate massimo in sei mezze giornate
    • non trasferibili da un mese all'altro
    (art. 33 comma 3 L. 104/92)
    Condizione:

    • il bimbo non deve essere ricoverato a tempo pieno
    • per i figli minori non è richiesta nè convivenza nè assistenza esclusiva e continuativa
    • per i figli maggiorenni la convivenza esclude l'indagine sull'assistenza esclusiva e continuativa (novità del T.U.)
    Permessi mensili
    • i permessi sono riconosciuti anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto
    • esclusi: lavoratori domestici o a domicilio
    • il diritto ai permessi decorre dal compimento del terzo anno di vita del figlio
    Part-time verticale riproporzionamento INPS

    In base ai giorni effettivamente lavorati rispetto a quelli odinariamente previsti:

    x : a = 3 : c

    a= n° dei gg. di lavoro effettivi
    c= n° dei gg. lavorativi

    (il risultato va arrotondato all'unità superiore se la frazione supera lo 0,50)

    Trattamento economico (art. 43 T.U.)

    • Indennità pari all'ammontare della retribuzione
    • A carico dell'istituto assicuratore
    • Anticipata dal datore di lavoro
    Trattamento normativo (art. 43 T.U.)

    • I periodi sono computati nell'anzianità di servizio
    • esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla gratifica natalizia
    Trattamento previndeziale (art. 44 T.U.)

    • Contribuzione figurativa (a partire dal 28 marzo 2000)
    Congedo straordinario indennizzato (art. 42 T.U.)

    • Esaminato nella parte che tratta dei congedi per eventi e cause particolari (solo per i genitori per i figli a causa di decesso o incapacità o rivendicato dai fratelli per i fratelli)

    Per i parenti o affini entro il terzo grado, disabili, permessi mensili
    (art. 33 comma 3 L. 104/1992)

    • disciplina identica
    • condizione ulteriore: l'assistenza esclusiva e continuativa deve essere sempre dimostrata
    • è ricompreso anche il coniuge
    • il disabile non deve essere ricoverato a tempo pieno
    Scheda sui gradi di parentela

    bisnonni (3° LR)
    nonni     (2° LR)
    zii (3° L. coll.)                madre/padre   (1° LR)
                                                soggetto                          fratelli (2° L. coll.)
                                       figli (1° LR)                  nipoti (3° L. coll.)
    nipoti (2° LR)
    pronipoti (3° LR)

    Assistenza esclusiva e continuativa (art. 42 T.u. e 33, comma 6 L. 104/1992 come mod. art 20 L. 53/2000)

    INPS: assistenza continuativa

    • consiste nell'effettiva assstenza del soggetto disabile grave
    • non sussiste nel caso di oggettiva lontananza (spaziale e temporale) delle abitazioni o del luogo abituale di lavoro del familiare
    INPS: assistenza esclusiva

    • il richiedente deve essere l'unico soggetto che presta assistenza alla persona gravemente disabile
    • non sussiste nel caso in cui il disabile conviva in un nucleo familiare ove sono presenti altri soggetti non lavoratori in grado di assisterlo
    INPS: situazioni che escludono altri soggetti presenti nel nucleo familiare

    • la presenza in famiglia di più di tre minorenni o di un bimbo con meno di sei anni
    • la necessità di assistenza notturna del disabile
    • la malatia temporanea o la grave malattia documentata
    • la minore età del famliare convivente
    • l'età superiore a 70 anni ed una qualsiasi invalidità
    • il diritto a pensioni che derivino da una infermità superiore ai due terzi o una incapacità l lavoro pari al 100%
    • la mancanza di patente di guida in caso di necessità di trasporto
    Per il disabile che lavora, permessi mensili o giornalieri
    (art. 33 comma 6 L.104/1992)

    • disciplina identica
    • fruizione alternativa (dal 28/3/2000 art. 19 L.53/2000)
    • scelta variabile infra mese solo in casi eccezionali e non prevedibili
    Inps: riproporzionamento a giorni


    (art. 20 L. 104/1992)
    • Prove d'esame
    • per la partecipazione a concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni, l'handicappato sostiene le prove d'esame con l'uso degli ausili necessari e nei temp aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap 

    (art. 22 L.104/1992)

    • Certificazioni lavorative
    • Ai   fini dell'assunzione al lavoro pubblico o privato non è richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione fisica
    Ricorsi prima del D.L. 269/2003 conv. L. 326/2003, mancato riconoscimento dell'handicap

    • Ricorso amministrativo: alla Regione entro 60 gg. dalla notifica (compiti trasferiti ai sensi dell'art. 132 D. lgs 112/1998)
    • non più alla commissione medica superiore per le invalidità di guerra e civili (ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 698/1994)
    Ricorsi ai sensi dell'art. 42 comma 3 D.L. 269/2003 (conv. art 42, c.3 L.326/2003) mancato riconoscimento dell'handicap

    • Ricorso amministrativo: non più proponibile (anche se l provvedimento  stato emesso prima del 2 ottobre 2003)
    • Domanda giudiziale: a pena di decadenza entro sei mesi (per i provvedimenti comunicati dal 2 ottobre 2003 in poi)  
    REGIONE
    MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
    INPS O DATORE DI LAVORO
    



    
















    Altre agevolzioni lavorative per la disabilità