Disegno di legge n. 485 (primo firmatario On. Concetta Raia)
“Interventi contro la violenza sulle donne“
Presentato dai deputati: Raia, Adamo, Caronia 3 novembre 2009
RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI
Onorevoli colleghi,
In Sicilia solo due donne su cento che hanno subito violenze fisiche o sessuali dal proprio partner denunciano il reato. Una percentuale drammatica, che cresce solo di poco quando a commettere la violenza è un uomo che non è legato sentimentalmente alla donna: in questo caso è il 3,4 per cento delle vittime a rivolgersi alle forze dell’ordine. Considerate comunque entrambe le situazioni, l’Isola si guadagna il triste primato della regione italiana con la più alta quota di donne vittime di violenze che, invece di denunciare il proprio carnefice, preferiscono tacere, chiudersi nel silenzio. Per paura, certo, ma soprattutto perché non considerano un reato la violenza subita, anche nei casi in cui hanno avuto la sensazione di essere in pericolo di vita.
I dati disponibili riferiti al 2006 disegnano un quadro preoccupante della condizione femminile in Sicilia.
Sono 520 mila le donne dell’Isola che sono state vittime di violenza nel corso della loro vita, il 23,3 per cento del totale delle residenti. La violenza è di carattere prevalentemente sessuale. Il dato più agghiacciante è che tre donne su cento dichiarano di aver subito almeno una volta uno stupro o un tentato stupro. In generale, sono le mura familiari a far da scenario alle violenze e 51 volte su 100 è il partner o l’ex partner a commettere il reato. Un altro dato rilevante è che solo una bassa percentuale denuncia il proprio aguzzino; la maggior parte delle donne vittime di violenze preferiscono non rivolgersi alle forze dell’ordine.
Sono dati che vengono fuori da una rielaborazione effettuata da Arcidonna sui dati che l’Istat ha pubblicato nella recente indagine “La violenza e i maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia”.
Sono dati molto allarmanti e la politica e le istituzioni devono al più presto trovare risposte adeguate per contrastare il fenomeno. Al primo posto deve essere messa la prevenzione, perché è innegabile che “la violenza é strettamente legata ad un problema culturale che non è più solo riconducibile a quelle residue forme di patriarcato presenti nella società siciliana, ma alla crescente diffusione di atteggiamenti e comportamenti misogini anche tra le fasce della popolazione più agiate e istruite”. Occorre dare vita ad azioni di informazione e formazione rivolte alle scuole e alle famiglie, consci che più che la strada, sono le mura domestiche a far da scenario al maggior numero di violenze.
Il presente disegno di legge intendere colmare una carenza legislativa con una iniziativa rivolta ad affrontare efficacemente la situazione sempre più allarmante. Con l’articolo 1 si definisce il concetto di violenza e si assicura alle vittime della violenza ed ai loro figli minori un sostegno per consentire loro di recuperare la propria autonoma individualità e di riconquistare la propria libertà nel pieno rispetto della riservatezza e dell’anonimato. Vengono individuate le funzioni e le iniziative necessarie (art. 2) ed un Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere (art. 3). La Regione promuove la diffusione delle iniziative mediante specifiche campagne informative (art. 5). Con gli articoli 6 e 7 vengono individuati ed organizzati centri antiviolenza operanti nel territorio regionale garantendo la promozione di nuovi nuclei per la lotta, la prevenzione e l’assistenza delle donne vittime di violenze. Successivamente sono definite le case di accoglienza di cui all’articolo 9 della l.r. 31 luglio 2003, n. 10 in cui deve essere offerta ospitalità temporanea alle donne, sole e con figli minori, vittime di violenza. Negli articoli 9 e 10 si prevedono interventi finalizzati all’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza nonché iniziative e moduli formativi finalizzati alla formazione di operatori che intervengono sul fenomeno della violenza sulle donne. Infine si prevede la concessione di contributi per il finanziamento dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza garantendone la diffusa e articolata presenza sul territorio regionale, puntando sulle iniziative di prevenzione, di informazione, di rilevanza regionale anche a carattere sperimentale e sulle attività di monitoraggio degli episodi di violenza attraverso la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati forniti dai centri antiviolenza e dagli altri soggetti pubblici e privati.
ARTICOLO 1
1. La Regione riconosce che ogni forma o grado di violenza contro le donne costituisce una violenza di genere e una violazione dei diritti umani, dell’integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona.
2. In particolare, ai fini della presente legge, per violenza di genere si intende qualsiasi forma di violenza rivolta contro le donne in ragione della loro identità di genere, indipendentemente dall’orientamento politico, religioso o sessuale delle vittime. Nella violenza di genere sono comprese la violenza sessuale e qualsiasi forma di persecuzione o violenza fisica, psicologica ed economica che un uomo esercita su una donna in ambito familiare o lavorativo.
3. La Regione assicura alle vittime della violenza ed ai loro figli minori un sostegno per consentire loro di recuperare la propria autonoma individualità e di riconquistare la propria libertà nel pieno rispetto della riservatezza e dell’anonimato.
ARTICOLO 2
(Funzioni della Regione)
1. La Regione, per le finalità di cui all’articolo 1:
a) promuove iniziative di prevenzione della violenza sulle donne, anche attraverso la sensibilizzazione dell’opinione pubblica, la diffusione della cultura della legalità e del rispetto dei diritti nella relazione tra i sessi;
b) assicura alle donne che subiscono atti di violenza, ivi compresa la minaccia di tali atti e le molestie, il diritto ad un sostegno per consentire loro di recuperare e rafforzare la propria autonomia, materiale e psicologica, la propria integrità fisica e dignità;
c) garantisce adeguata accoglienza, protezione, solidarietà, sostegno e soccorso alle persone vittime di violenze fisiche, sessuali e psicologiche, di persecuzioni o vittime di minaccia di tali atti, indipendentemente dalla loro cittadinanza;
d) promuove e sostiene l’attività dei centri antiviolenza di cui all’articolo 6 e le case di accoglienza di cui all’articolo 8;
e) promuove la formazione specifica di operatori ai sensi dell’articolo 10;
f) promuove l’emersione del fenomeno della violenza anche attraverso la pubblicazione dei dati raccolti dall’osservatorio delle politiche sociali.
2. La Regione per favorire l’attuazione integrata degli interventi di cui al comma 1 promuove protocolli d’intesa tra le istituzioni pubbliche e private, le realtà associative e di volontariato e i centri antiviolenza.
ARTICOLO 3
(Istituzione del Forum permanente)
1. E’ istituito presso l’Assessorato regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, il Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere, di seguito denominato Forum.
2. Il Forum è sede di dialogo e confronto fra le istituzioni e la società in materia di prevenzione e contrasto alle molestie e alla violenza di genere.
3. Il Forum esprime parere alla Giunta regionale sugli atti di cui agli articoli 11 e 12. Il Forum può, altresì, formulare alla Giunta regionale pareri e proposte nell’ambito degli interventi di cui alla presente legge.
4. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la composizione e il funzionamento del forum assicurando la presenza di almeno il 50 per cento di rappresentanti di associazioni e di cooperative sociali con comprovata esperienza specifica nell’attività di contrasto alla violenza di genere.
ARTICOLO 4
(Iniziative di prevenzione)
1. La Regione per le finalità di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 sostiene, in collaborazione con i Comuni, le Province, le Aziende sanitarie provinciali (A.S.P.), le Aziende ospedaliere (A.O.) di riferimento regionale, le Direzioni scolastiche provinciali, nonché le altre istituzioni pubbliche e i centri antiviolenza di cui all’articolo 6 presenti sul territorio, progetti finalizzati alla realizzazione di iniziative di prevenzione contro la violenza di genere.
ARTICOLO 5
(Informazione)
1. La Regione promuove la più ampia diffusione mediante specifiche campagne informative sull’attività di cui alla presente legge, anche attraverso la creazione di un apposito portale o l’utilizzo dei portali esistenti.
2. Il Comitato regionale per la comunicazione (CORECOM) di cui all’art. 101 della l.r. 26 marzo 2002, n. 2 , nell’ambito delle sue funzioni, formula proposte alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e ai concessionari privati in merito alle programmazioni radiofoniche e televisive, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi di cui alla presente legge.
ARTICOLO 6
(Centri antiviolenza)
1. La Regione riconosce la rilevanza dell’attività svolta dagli operatori socio-sanitari e dai centri antiviolenza operanti nel territorio regionale e garantisce la promozione di nuovi centri avvalendosi delle competenze delle associazioni di volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle cooperative sociali che hanno come scopo la lotta, la prevenzione e l’assistenza delle donne vittime di violenze e che dimostrino di disporre di strutture e personale adeguato.
2. E’ assicurata la costituzione di un centro antiviolenza per ogni Provincia.
3. I centri possono essere promossi:
a) da enti locali singoli o associati;
b) da enti locali singoli o associati in convenzione con i soggetti di cui al comma 1.
4. Gli enti locali garantiscono:
a) strutture adeguate in relazione alle popolazioni e al territorio;
b) la copertura finanziaria di almeno il 30 per cento delle spese di gestione e per la funzionalità operativa delle strutture;
c) adeguate e periodiche campagne informative in merito all’attività e ai servizi offerti.
ARTICOLO 7
(Attività e funzioni dei centri antiviolenza)
1. I centri antiviolenza svolgono le seguenti funzioni:
a) colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime indicazioni utili;
b) colloqui informativi di carattere legale;
c) affiancamento, su richiesta delle vittime, nella fruizione dei servizi pubblici e privati, nel rispetto dell’identità culturale e della libertà di scelta di ognuna di esse;
d) sostegno all’effettuazione di percorsi personalizzati di uscita dal disagio e dalla violenza, tendenti a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia;
e) iniziative culturali e sociali di prevenzione, di sensibilizzazione e di denuncia in merito al problema della violenza contro le donne anche in collaborazione con enti pubblici e privati.
2. I centri antiviolenza mantengono costanti rapporti con gli enti locali, le strutture pubbliche deputate all’assistenza sociale e sanitaria, alla prevenzione e repressione dei reati e le istituzioni scolastiche operanti sul territorio regionale.
3. Le prestazioni sono rese a titolo gratuito.
4. Il centro è dotato di numeri telefonici con caratteristiche di pubblica utilità e adeguatamente pubblicizzati.
5. Le strutture devono garantire anonimato e segretezza.
ARTICOLO 8
(Case di accoglienza)
1. Le case di accoglienza di cui all’articolo 9 della l.r. 31 luglio 2003, n. 10 offrono ospitalità temporanea alle donne, sole e con figli minori, vittime di violenza.
2. In ogni caso gli enti locali garantiscono, nell’ambito della propria disponibilità del patrimonio abitativo, alloggi destinati all’ospitalità temporanea delle donne, sole o con figli minori, vittime di violenza.
3. Nelle case di accoglienza di norma devono essere assicurate la consulenza legale, psicologica e di orientamento al lavoro in favore delle donne ospitate.
ARTICOLO 9
(Inserimento lavorativo)
1. La Regione nell’ambito dell’attività di programmazione regionale promuove interventi finalizzati all’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza.
ARTICOLO 10
(Formazione)
1. La Regione e le Province, nell’ambito della normativa regionale in materia di formazione professionale, promuovono iniziative e moduli formativi finalizzati alla formazione di operatori che intervengono sul fenomeno della violenza sulle donne.
ARTICOLO 11
(Indirizzi attuativi)
1. La Giunta regionale, sentita la VI Commissione legislativa dell’ARS – Servizi sociali e sanitari - ed il Forum di cui all’articolo 3, approva gli indirizzi applicativi della presente legge.
ARTICOLO 12
(Contributi regionali)
1. La Regione concede contributi ai soggetti di cui all’articolo 6, per il finanziamento dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza previsti dalla presente legge, garantendone la diffusa e articolata presenza sul territorio regionale.
2. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi sono stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere della VI Commissione legislativa dell’ARS – Servizi sociali e sanitari - e del Forum di cui all’articolo 3.
3. Una quota delle risorse finanziarie di cui all’articolo 14 non inferiore all’80 per cento è destinata al finanziamento dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza. La restante quota è destinata:
a) alle iniziative di prevenzione di cui all’articolo 4;
b) alle attività di informazione di cui all’articolo 5, comma 1;
c) a iniziative di rilevanza regionale anche a carattere sperimentale;
d) all’attività di monitoraggio degli episodi di violenza attraverso la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati forniti dai centri antiviolenza e dagli altri soggetti pubblici e privati.
ARTICOLO 13
(Cumulabilità dei finanziamenti)
1. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative comunitarie, statali o regionali, sempre che non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.
ARTICOLO 14
(Norma finanziaria)
1. Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l’anno 2010, la spesa di euro 100.000,00;
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvederà per l’esercizio finanziario in corso con parte delle disponibilità dell’U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001. Per ciascuno degli esercizi finanziari successivi si provvederà con legge di bilancio e le relative somme troveranno riscontro nel Bilancio pluriennale della Regione
ARTICOLO 15
(Disposizioni transitorie)
1. In sede di prima applicazione, i contributi di cui all’articolo 12 sono erogati sulla base di un avviso approvato dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre 2009. L’avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia. Di esso è data la più ampia notizia negli organi di informazione.
2. Gli indirizzi di cui all’articolo 11 sono approvati entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge.
ARTICOLO 16
(Pubblicazione)
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.